skin

Esubero controllori casinò: senza, restano solo i gestori

18 luglio 2025 - 13:20

L'analista di gaming Mauro Natta ribadisce l'indispensabilità della funzione dei controllori comunali nei casinò italiani.

Scritto da Redazione
lenteingrandimento680_104722.jpg

Due o tre mesi sono trascorsi da quando scrivevo che “sicuramente non sono in possesso delle indispensabili nozioni in diritto amministrativo tali da consentirmi di commentare professionalmente la sentenza del Consiglio di Stato” e la sentenza (del 2019) del Tribunale amministrativo del Lazio, sull'esubero al Comune di Campione d’Italia dopo il dissesto.

Una osservazione su quanto si legge a pagina10, punto 8.4, in tema di servizio speciale di controllo che recita: “in particolare, le posizioni in evidente esubero erano quelle del servizio speciale di controllo del Casinò  (con  mansioni generiche ed evidentemente sovradimensionate) e……” me la concedo per la rilevanza che la materia concorre a determinare le mie personali convinzioni in tema di controllo.

Per quanto ritengo si possa osservare, senza nulla pretendere nel modo più assoluto, vorrei ricordare l’articolo 19, entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia, che mi permetto di credere, relativamente alla natura giuridica, possa essere estesa a tutti i casinò italiani autorizzati.

Il citato articolo è parte del Decreto Legge 1 luglio 1986, n. 318; convertito il L. 09 agosto 1986 n. 488, riporta “Le entrate derivanti ai comuni …… sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificare al bilancio al titolo I, entrate tributarie. …..”

Mi è possibile osare, dalla esperienza di tantissimi anni come dipendente di casa da gioco, che il Controllore del concedente ha, solitamente, il compito di controllare la regolarità del gioco e degli incassi. Il che dovrebbe comportare, conseguentemente, che nei giochi da tavolo siano di contropartita, di circolo o misti,  non si può aprire o chiudere un tavolo senza la presenza del controllore. Procedura verificabile nelle altre case da gioco dl Paese.

Nei giochi di contropartita, ad esempio la roulette francese, quanto sopra comporta la verifica della dotazione iniziale, dell’esistenza finale, delle eventuali aggiunte (il che succede in caso di perdite del tavolo), i contanti cambiati direttamente al tavolo dai giocatori, le mance. 
Nei giochi di circolo la verifica della cagnotte  si effettua sulla percentuale del banco quando vince, ad esempio il 5 percento nello chemin de fer. Ma il compito del controllo non è finito. 

Occorre anche considerare quello concomitante che i controllori effettuano durante lo svolgimento del gioco nella sala. E  non è tutto!

L’esigenza dal punto di vista numerico del personale occorrente è certamente variabile. Sinceramente il compito del controllo non mi pare generico e non credo di esagerare se la natura giuridica delle entrate in parola mi pare lo renda corretto ed indispensabile, ma la poca competenza non mi è sufficiente non mi consente altro.

D’altra parte, in qualunque tipologia di concessione ci si trovi, pubblica o privata, la tassa di concessione non potrà essere rappresentata che in una percentuale su determinate entrate; ebbene il controllo di come si formino dette entrate non ritengo si possa ritenere di poco  momento e/o generico.
Nei giochi di contropartita il risultato del tavolo è dato dalla somma algebrica tra dotazione iniziale ed esistenza finale, dalle aggiunte eventuali e dai contanti trovati nella apposita cassetta in quanto cambiati dai giocatori direttamente al tavolo; segue il conteggio delle mance.

Desidero, in chiusura, segnalare il sito web di Mauro Rossi, “Controllori comunali casinò di Sanremo", ove si può notare con ogni particolare, e ogni specificità collegata e collegabile, nel senso che il casinò di Campione non lo conosco dal descritto punto di vista, nel quale è possibile verificare tutte quelle attenzioni che sono applicate al compito del controllo al quale l’ente pubblico non potrebbe, a mio avviso, sottrarsi.

Sinceramente mi ritrovo, dopo quarant'anni da dipendente amministrativo e tecnico e 24 anni da pensionato che mi vede impegnato a scrivere di case da gioco, in chi pensava di conoscere molto ed invece si ritrova ad aver coltivato una certezza che non è più tale dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato.
In precedenza ho indicato due tipologie gestionali omettendo quella diretta che non è in uso da moltissimo tempo, ma penso che nulla cambi in aggiunta ad una considerazione finale.

I due soggetti che intervengono nel contratto per la gestione di una casa da gioco dovrebbero essere rappresentati dal controllore, il concedente e dal controllato il gestore. Se il controllore non è presente e lascia al controllato il compito che, lo ripeto, a mio avviso gli spetta, mi pare di poter immaginare che il soggetto rimanga uno solo: il gestore. 

Sono tornato sull’argomento in quanto il tema ‘Casa da gioco’ sarà presto di attualità e mi pareva normalissimo informare su notizie che possono essere sfuggite ai più e che potrebbero formare oggetto di discussione.

Termino ancora convinto che le entrate  a favore del concedente, avendo la caratteristica di entrate di diritto pubblico, non potrebbero avere una diversa considerazione quale la mia da non esperto nella specifica materia giuridica.  

Altri articoli su

Ti interessa questo argomento?
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.

Articoli correlati