Titoli autorizzatori comma 7, Adm: 'Dal 30 giugno ci sarà il Qr-Code'
Dal 30 giugno l’etichetta adesiva con il Qr-Code sostituirà i titoli autorizzatori cartacei per gli apparecchi da gioco senza vincita in denaro.
Scritto da Redazione
Com’è noto, a partire dal 20 settembre 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in osservanza delle disposizioni dettate dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad) di cui al D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i, ha avviato il processo di dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 7, del Tulps, rilasciati dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; ciò ha comportato in questo periodo la graduale e progressiva sostituzione dei titoli cartacei.
Con la circolare n. 19, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia con prot. n. 530555 del 31 agosto 2023, sono state a suo tempo fornite tutte le specifiche indicazioni tecniche per consentire agli operatori della filiera di mettere in atto ogni passaggio e adempimento necessario per avviare il processo di dematerializzazione in questione.
Dal 20 settembre 2023 ad oggi, al fine di consentire un progressivo passaggio alla totale digitalizzazione dei titoli, il gestore dell’apparecchio, ha avuto l’obbligo di apporre sull’apparecchio sia i titoli autorizzatori (Nod e Noe) stampati in carta semplice, sia l’etichetta recante il Qr-Code; in tale periodo “transitorio” si è avuta quindi la coesistenza fra i “nuovi” titoli dematerializzati e i “vecchi” titoli stampati su carta semplice.
Poiché ad oggi non sono state rilevate problematiche o inconvenienti dal punto di vista tecnico, né sono pervenute segnalazioni di criticità, è stata fissata alla data del 30 giugno 2025 la definitiva chiusura del periodo “transitorio” di cui sopra. A partire da tale data l’etichetta adesiva con il Qr-Code sostituirà i titoli autorizzatori cartacei; ne discende l’obbligo di apposizione sull’apparecchio del solo Qr-Code oltre al dispositivo di controllo a distanza Rfid, con la conseguenza che si darà applicazione alla sanzione prevista dalla normativa vigente, ogniqualvolta venga accertato che l’etichetta e il dispositivo Rfid non sono presenti sull’apparecchio, fermo restando che l’esercente dovrà comunque dimostrare a richiesta il possesso del titolo autorizzatorio in originale, in formato cartaceo o digitale. In caso di furto o smarrimento dei titoli autorizzatori originali, a suo tempo emessi esclusivamente in formato cartaceo, dovrà essere apposto il Qr-Code ed esibita la relativa denuncia, oltre a copia del titolo smarrito o rubato.
Rimangono validi ed efficaci i titoli autorizzatori cartacei esistenti apposti sull’apparecchio in originale su carta filigranata e ologrammata dell’Agenzia.