È illegittimo il divieto di mettere a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che consentano di giocare sulle piattaforme online. Con la sentenza numero 104, depositata oggi 10 luglio, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 3-quater, del “decreto Balduzzi” del 2012.
La disposizione vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, ossia praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. Essa, inoltre, colpiva allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.
La Corte ha affermato che tale disposizione, pur perseguendo la legittima e meritevole finalità di contrastare la ludopatia, è viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità in quanto eccessivamente inclusiva, poiché riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore.
La dichiarazione di illegittimità del divieto ha conseguentemente riguardato anche la sanzione per la sua violazione, prevista dall’articolo 1, comma 923, primo periodo, della legge numero 208 del 2015 nella misura fissa di ventimila euro. La Corte ha, infine, precisato che spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto della ludopatia.
Nel testo della sentenza si legge in particolare che viene giudicato incostituzionale il divieto “di messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line e da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza”.
Inoltre è illegittima la “disposizione che discrimina gli esercenti di Internet point dai gestori di pubblici esercizi in genere, i quali possono mettere a disposizione dei clienti, oltre il wi-fi, dispositivi per navigare sul web, sulla base di criteri legislativi meramente formali”.
La legittimità dell’articolo 7 comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012 conosciuto come decreto Balduzzi era stata discussa lo scorso 7 maggio in Corte costituzionale e a riportare la questione in aula era stato l’avvocato Marco Ripamonti.
All’ordine del giorno c’era proprio “la legittimità di due controversie sollevate dalla Corte di Cassazione del Tribunale di Viterbo dove gli esercenti si sono opposti ad alcune sanzioni dovute per la presenza di apparecchi con consentivano la navigazione in internet”.
Ecco, tratto dal sito della Corte costtuzionale, il video dell'udienza del 7 maggio e la sentenza integrale.