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Sala scommesse unica fonte di reddito: Tar Emilia Romagna sospende chiusura

30 luglio 2025 - 11:58

Il Tar Emilia sospende chiusura di sala scommesse perché unica fonte di reddito del ricorrente che era inoltre alla ricerca di altra collocazione.

Scritto da Cc
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Il Tar Emilia Romagna accoglie la domanda di sospensione della chiusura di una sala scommesse di un operatore dopo aver rilevato che la parte ricorrente “ha documentato in atti di essersi attivato per la ricerca di una collocazione alternativa dell’esercizio commerciale di sala scommesse (da ultimo, mediante la stipula di un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile con licenza comunale ex art. 86 Tulps, nel quale sarebbe possibile installare anche un “corner” per la raccolta delle scommesse sportive con licenza 88 Tulps)”.

Di fondamentale importanza il fatto che l’attività di sala scommesse costituiva l’unica fonte di reddito del ricorrente con “conseguenze negative irrimediabili in termini economici e patrimoniali, tali da non consentire la prosecuzione dell’attività con perdita immediata del posto di lavoro anche per il lavoratore dipendente della ditta”.

Il titolare della sala scommesse aveva infatti presentato ricorso per l'annullamento “del provvedimento del dirigente del settore Sportello unico per le attività produttive ed economiche emesso e notificato in data 10 luglio 2025 a mezzo del quale è stata ordinata la chiusura della sala scommesse”. L’avvio del procedimento di chiusura era stato portato avanti in quanto la sala scommesse era “ubicata a meno di 500 metri dai cd. luoghi sensibili".

Tuttavia “ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi che si confrontano nella controversia in esame, debba accordarsi prevalenza, almeno nella presente fase cautelare monocratica e fatta salva ogni ulteriore e diversa determinazione, anche cautelare, riservata alla sede collegiale a contraddittorio pienamente dispiegato, all’interesse fatto valere dalla parte ricorrente, come sopra esplicitato”, l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente viene accoltacon sospensione, fino all’esito della camera di consiglio del 4 settembre 2025, dell’efficacia dell’impugnato provvedimento del dirigente del settore Sportello unico per le attività produttive ed economiche emesso e notificato in data 10 luglio".

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