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Trattamento vincite e mance nel casinò, due pesi due misure?

04 giugno 2025 - 09:43

L'analista di gaming Mauro Natta esamina il tema del trattamento delle vincite e delle mance nel casinò dal punto di vista della tassazione.

Foto di Nathan Dumlao su Unsplash

Foto di Nathan Dumlao su Unsplash

Le mance nelle case da gioco dal punto di vista del diritto del lavoro, tanto per introdurre un argomento non nuovo ma che recenti eventi, si veda la recentissima sentenza della Corte di cassazione su una anziana questione sul Casinò di Venezia in tema di minimo retributivo, me lo fanno ritenere di attualità.

Premesso che le mance interessano il rapporto di lavoro solo in quanto siano regolamentate dal contratto di lavoro.
Di regola il fenomeno della mancia esaurisce la sua rilevanza nel rapporto utente del servizio – lavoratore; in tale rapporto la mancia è una attribuzione gratuita.
Assume altra veste quando, come nel caso dei dipendenti delle case da gioco, essa ha peculiari caratteristiche in considerazione delle quali il fenomeno è compreso nei contratti collettivi o individuali di lavoro quali elemento giustificante una retribuzione di lieve entità. Con sentenza 9 marzo 1954, n. 672, la Cassazione prendeva in esame il caso specifico dei dipendenti delle case da gioco, concludendo riportandone una parte:
- la mancia assume carattere retributivo quando il contratto di lavoro la include e congloba nel trattamento economico dei dipendenti;
- il patto che attribuisce all’azienda una parte delle mance non è nullo per mancanza di causa dato che il datore di lavoro offre al lavoratore l’organizzazione e l’occasione per riceverle. Si noti la motivazione che i ritrova nell’art.3, lett. i) del Dlgs n. 317/97.
La giurisprudenza successiva non si discostava  da tale  orientamento. Ad esempio la sentenza della Cassazione n. 1775/1976, del 18 maggio.
“Questa S. C. ha ripetutamente affermato il principio che le mance possono essere considerate parte integrante della retribuzione soltanto a condizione che esse costituiscano ... e sempre che le parti abbiano attribuito alle mance, in sede di contrattazione individuale o collettiva, la funzione di coefficiente integrativo della mercede”.

La Corte d’appello di Venezia, in causa Inps contro il Comune di Venezia ed Enpals ha ritenuto che il Ministro del lavoro può fissare il punto mancia agli effetti contributivi solo nei casi in cui il punto mancia assume, in base agli accordi fra Casa da gioco e dipendenti, carattere retributivo.
Vale la pena rammentare l’istituzione dello stipendio convenzionale, unitamente alla riforma pensionistica, mi pare, del 1963.
A questo punto mi chiedo, senza poter entrare minimamente nel campo giuridico, se partendo dal fatto, mi pare inconfutabile, che le parti in causa siano due, i dipendenti addetti al gioco e l’azienda, nel caso cambino le condizioni produttive o per incremento del personale citato o per l’introduzione di giochi nuovi improduttivi o poco produttivi di mance, la percentuale di riparto possa e debba essere rivista.

Bene inteso a condizione che dette operazioni non siano state effettuate in carenza di consenso delle parti in causa.
Si potrebbe ipotizzare una partecipazione differente dalla precedente se prevista in contratto o ex novo al premio di produzione, se del caso e di comune accordo, tenuto conto della novità produttiva.
Mi scuso se ancora una volta ritorno ad un argomento che mi ero ripromesso di abbandonare, la definizione delle mance in parola che troviamo nella sentenza n. 1775 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia ai croupier recita: Il sistema mancia è retto da un uso normativo si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti e il gestore...

Non intendo dilungarmi oltre, se la vincita realizzata nei Casinò della Comunità europea è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche come statuisce la Legge Europea per il 2015, per quale motivo non lo è per una parte, la più piccola?
Per quale motivo non si può diminuire il costo del lavoro? Me lo domando ancora una volte e spero sia proprio l’ultima!
A prescindere da ogni altro possibile ragionamento e considerazione non si può negare che un calo dei costi, e tra questi quello per il lavoro, va incontro alla motivazione per cui le case da gioco esistono e sono state autorizzate per legge.

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