Niente da fare per il ricorso proposto alla Cassazione da una società nei confronti di una cartella per il mancato pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti (Isi) relativa all’anno d’imposta 2013 ed emessa in relazione ad apparecchi comma 7, quindi di gioco senza vincita in denaro.
La legittimità di tale cartella era stata già confermata nel 2017 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli e successivamente, nel 2019, dalla Commissione tributaria regionale del Campania, evidenziando che la notifica a mezzo Pec e con allegazione di file Pdf doveva ritenersi legittima, e che la società contribuente era a conoscenza dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La ricorrente difatti aveva contestato che “la cartella di pagamento allegata al messaggio Pec non avrebbe il formato p7m, con conseguente mancata apposizione della firma digitale sulla cartella medesima”. Stesso motivo presentato alla Cassazione, che però risponde: “Va prima di tutto evidenziato che la mancanza di sottoscrizione, analogica o digitale, della cartella di pagamento non determina l’inesistenza della stessa, derivando l’esistenza 'dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice'.
In ogni caso, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, sicché, in caso di contestata irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione pdf anziché p7m, può senz’altro applicarsi l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. La sentenza impugnata si è puntualmente adeguata ai superiori principi di diritto, sicché non merita la censura sollevata”.
La Cassazione inoltre ritiene infondati i motivi di ricorso con i quali si contestano le conclusioni della Commissione tributaria regionale in ordine alla conoscenza o conoscibilità della volturazione del nulla osta da parte della società contribuente.
Come enunciato in una vicenda analoga, riguardante la stessa società contribuente e attinente ad altro anno d’imposta, la Corte ribadisce: “In materia di imposta sugli intrattenimenti, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta che abbia rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta in tal senso, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l'effettivo rilascio”. Nel caso di specie, la commissione tributaria regionale, “escludendo l’obbligo di formale comunicazione del rilascio del nulla osta da parte di Adm, si è sostanzialmente conformata al superiore principio di diritto, sicché il motivo proposto va disatteso”.
Il testo integrale dell'ordinanza della Cassazione è disponibile in allegato.