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Trattato statale sul gioco, la Germania presenta modifiche a Commissione Ue

09 luglio 2025 - 12:05

Il progetto presentato dalla Germania alla Commissione europea include modifiche su contrasto al gioco illegale online, vigilanza e semplificazione amministrativa del regolatore.

Scritto da Redazione
© Thomas Martinsen / Unsplash

© Thomas Martinsen / Unsplash

Scadrà il 9 ottobre lo stand still trimestrale in Commissione europea del progetto di legge “Secondo trattato statale che modifica il trattato statale sul gioco d'azzardo 2021 - 2° GlüÄndStV 2021” (Zweiter Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021, Ndr) appena depositato dalla Germania.

. Il Trattato di Stato sul gioco d'azzardo del 2021 (GlüStV 2021), entrato in vigore il 1° luglio 2021, è stato sottoposto a una prima revisione con decorrenza dal 31 dicembre 2023. Sulla base di tale revisione, saranno implementate una serie di modifiche, elencate sul sito della Commissione Ue.

Eccole.
“1. La base giuridica per il cosiddetto 'blocco IP' di cui all'articolo 9 (1) frase 3 n. 5 del GlüStV 2021 sarà adeguata al diritto applicabile attualmente modificato e alle attuali sentenze della Corte suprema (cfr. Corte amministrativa dederale, sentenza del 19 marzo 2025, 8 C 3.24). In futuro, il criterio di responsabilità per il blocco IP sarà abolito, al fine di includere anche i fornitori di accesso a Internet come destinatari delle misure. Oltre al blocco totale del sito web, in futuro anche la semplice rimozione di contenuti illegali sarà disciplinata dalla base giuridica (cfr. art. 1 n. 3 lett. a della seconda modifica del GlüStV 2021-E).

2. L'attuale potere di consultazione dell'autorità di rilascio delle licenze ai sensi dell'art. 4b, comma 2, frase 2, del GlüStV 2021 sarà esteso alle autorità di polizia nazionali, in conformità con i poteri già esistenti per l'autorità di vigilanza, e, date le attività commerciali internazionali degli organizzatori, alle autorità di polizia e di sicurezza straniere (art. 1 n. 1 della seconda modifica del GlüStV 2021-E).

3. Per gli stessi motivi, l'attuale potere delle autorità di vigilanza sul gioco d'azzardo di cooperare con determinate autorità e di scambiare dati ai sensi dell'articolo 9 (3a) del Regolamento sul gioco d'azzardo 2021 dovrebbe essere ampliato: ciò dovrebbe ora essere possibile anche con le autorità di polizia straniere, con le autorità di sicurezza (nazionali ed estere) e con l'Ufficio centrale per le indagini sulle transazioni finanziarie (articolo 1 (3) (b) del Secondo emendamento del Regolamento sul gioco d'azzardo 2021-E).

4: L'esplicita inclusione dell'obbligo di utilizzare esclusivamente l'identificativo assegnato alla sede aziendale locale o al dominio internet per il confronto con il file della blacklist ha lo scopo di consentire alle autorità di vigilanza competenti di ottenere un'identificazione precisa e di migliorare la verificabilità. Qualsiasi abuso sotto forma di divulgazione delle credenziali di accesso a terzi o la tolleranza di tali divulgazioni dovrebbe ora essere contrastato più efficacemente stabilendo un divieto corrispondente nel trattato statale.

5: Il Consiglio di amministrazione, in quanto organo della GGL, decide sulle questioni fondamentali della GGL. Il Consiglio di amministrazione è inoltre responsabile della supervisione del Consiglio esecutivo. Per consentire al Consiglio di amministrazione di svolgere i suoi compiti fondamentali e importanti, la versione riveduta dell'articolo 27h, paragrafo 3, frase 2, numero 11, prevede ora che nello statuto venga stabilito un limite di valore per la partecipazione del Consiglio di amministrazione per tutti i contratti conclusi dall'istituto. Ciò serve a semplificare l'amministrazione e a garantire la capacità operativa del Consiglio di amministrazione.

6: Dati gli ampi poteri di vigilanza e di autorizzazione della GGL, le decisioni del Consiglio di amministrazione, in quanto organo della GGL, devono essere trattate con riservatezza. Senza la necessaria riservatezza, la libera formazione delle opinioni e la neutralità decisionale all'interno del Consiglio di Amministrazione sarebbero compromesse.

7: La partecipazione di tutti gli Stati sponsor, come richiesto dalla legge di bilancio per l'elezione o la nomina del revisore dei conti, si è rivelata superflua e, inoltre, inutilmente dispendiosa in termini di tempo. Pertanto, l'articolo 27m, paragrafo 2, crea le condizioni affinché i diritti di cui all'articolo 53, paragrafo 1, numero 1, dell'HGrG possano essere esercitati esclusivamente dall'autorità di vigilanza competente e dalla Corte dei conti dello Stato di residenza”.

 

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