Due settimane la nostra testata ha raccolto le parole di Alessandro Arletti, presidente della Società modenese fiere e corse cavalli, che gestisce l'ippodromo Ghirlandina, sui contenuti del decreto recentemente pubblicato dal ministero dell'Agricoltura sulle sovvenzioni alle società di corse. Con la richiesta al Masaf "di poter fare verifiche sui dati e sui calcoli" relativi alla classificazione degli ippodromi, la base" per determinare l'ammontare delle risorse stanziate.
Tale istanza è stata portata anche di fronte al Tar Lazio, con un ricorso presentato contro il Ministero per ottenere l'annullamento del diniego
dell'accesso agli atti richiesti dalla Società modenese, in particolare sui volumi delle scommesse nei vari ippodromi, motivato dicendo che "la trattazione delle scommesse è di competenza del Mef per il tramite dell’Agenzia dogane e monopoli (Direzione Giochi – Ufficio gioco a distanza e scommesse)".
I giudici amministrativi capitolini hanno ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, ordinando all’Amministrazione resistente di
provvedere sull’istanza di accesso agli atti richiesti.
IL RICORSO - In particolare, secondo la Società modenese "dalla disamina delle schede di punteggio degli altri ippodromi (pubblicate dal Masaf e allegate al decreto 644641, quindi 'pubbliche'), sono emersi alcuni dati che apparirebbero anomali, e rilevanti discrepanze tra i volumi di scommesse registrati nei diversi ippodromi.
Poiché i dati delle scommesse non sono comunicati dalle Società, ma sono acquisiti direttamente dal Masaf dal ministero dell’Economia e delle Finanze e tenuto conto che, sulla base di uno studio condotto come da risultanze in atti, si potrebbe palesare il dubbio che in tale raccolta di informazioni sussistano errori o anomalie, la ricorrente presentava al Masaf la istanza di accesso di cui in epigrafe (proposta sia ai sensi del D.Lgs. 33/2013, che della L. 241/1990), il quale tuttavia la respingeva ritenendosi cioè non legittimato ad evaderla.
Tale diniego sarebbe illegittimo ed immotivato atteso che: a) l’istanza non concerneva tanto i 'dati' delle scommesse, ma il modo in cui i medesimi sono stati utilizzati dal Masaf ai fini della classificazione; b) avendo provveduto alla classificazione (e alla valorizzazione del Sotto-criterio SC4.4 (^) Volume Scommesse, è del tutto evidente che il Masaf è in possesso (e/o detiene) i dati e li ha utilizzati ai fini della classificazione; c) la Società modenese, come dalla stessa chiaramente illustrato nell’istanza di accesso, ha un interesse diretto, concreto e attuale a venire a conoscenza di tali dati e informazioni, nella misura in cui gli stessi concernono in via diretta la classificazione la quale, per le ragioni in precedenza esposte, produce effetti sulla sfera giuridica ed economica della Società; d) peraltro, la Società modenese ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei confronti dei decreti n. 644641 del 6.12.2024, n. 662731 del 16.12.2024 e n. 0675606 del 23.12.2024, deducendo, tra gli altri, un motivo ricorso concernente il Sottocriterio SC4.4 (^) Volume Scommesse, a sua volta ripartito in Scommesse Interne e Scommesse Esterne del Criterio C4 (Capacità gestionale ed attrattività degli impianti, strutture e servizi) dell’Allegato A al decreto 644641 del 6.6.2024, per la sussistenza di possibili anomalie (suscettibili di configurare vizi di legittimità) nel calcolo dei dati concernenti le scommesse. Per tali ragioni, chiede che il Tribunale voglia, annullato il diniego impugnato, accogliere l’azione ostensiva ed ordinare l’accesso agli atti come da istanza in esame, consentendone l’estrazione di copia".
LA SENTENZA - Ecco come il Tar Lazio motiva l'accoglimento della richiesta avanzata dai gestori dell'ippodromo di Modena: "La richiesta ostensiva ha ad oggetto elementi e dati di natura istruttoria funzionali ad un risultato amministrativo sostanziale (classificazione dell’ippodromo nella titolarità di gestione della odierna ricorrente) al quale la ricorrente ha palesemente interesse in quanto incide nella sua situazione giuridica correlata all’ippodromo; così che non v’è dubbio che essa abbia titolo a conoscere i presupposti esatti in dipendenza dei quali è stato conformato l’assetto di interessi (anche) di sua pertinenza.
A tale conclusione si perviene in dipendenza della disciplina generale sull’accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013, venendo in rilievo dati istruttori finalizzati all’adozione di atti rilevanti a vario titolo che già avrebbero dovuto comportarne la pubblicità, come ad esempio ai sensi dell’art. 26, 'pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”; art. 30 .. pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio' (quanto agli ippodromi di proprietà pubblica, affidati in regime di concessione); art. 32 'servizi erogati', relativamente ai servizi alle corse che sono oggetto di sovvenzioni pubbliche e così via.
La domanda è fondata anche – ed a maggior ragione - in applicazione dell’istituto di cui all’art. 22 della l. n. 241/90, avendo dedotto la ricorrente che l’interesse all’accesso ha finalità anche difensive in rapporto al contenzioso pendente.
Solo per mera completezza di giudizio, osserva il Collegio che la natura dei dati ai quali la ricorrente ha chiesto di accedere esclude la sussistenza di controinteressati di alcun genere, venendo in rilievo informazioni provenienti da competenze istituzionali concorrenti di altre amministrazioni che il Masaf detiene e tratta per fini e competenze proprie (la già menzionata classificazione degli ippodromi).
Deve anche escludersi che nell’odierna fattispecie venga in rilievo il limite della richiesta avente ad oggetto dati da elaborare o estrapolare, che sarebbe ostativo all’accoglimento della domanda (come ritenuto in Tar Lazio, Roma, sez. III, 18 ottobre 2024, n.18061), poiché l’interesse ostensivo si appunta su elementi istruttori già definiti e trattati (essendo stati raccolti da altra Amministrazione e come tali trasmessi al Ministero per le competenze di quest’ultimo, ai fini istruttori dei relativi provvedimenti di classificazione).
Da quanto appena esposto discende infine che non è legittimo il diniego impugnato, perché la disponibilità dei dati ai quali si è richiesto l’accesso è afferente in maniera e diretta l’esercizio del potere di cui il Masaf è titolare, con conseguente irrilevanza della circostanza che altra amministrazione ne abbia curato la raccolta (a sua volta ai fini istituzionali che le sono propri, ma che attengono ad un diverso assetto d’interessi, non rilevante nella presente sede di giudizio, come definiti dalla causa dell’azione come dichiarata nell’istanza di accesso e dedotta in giudizio).
Pertanto, in accoglimento del gravame, va ordinato all’Amministrazione resistente di provvedere in ordine alla istanza in esame, consentendo la visione e l’estrazione di copia dei documenti contenenti i dati richiesti.
L’esecuzione dell’accesso dovrà avvenire entro i termini di sessanta giorni, determinati ex art. 116, comma 4, del c.p.a, tenuto conto della peculiarità della odierna fattispecie e che avranno decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte".