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Versamenti tardivi Lotto, Tar Lazio: 'Mancano basi per revoca della concessione'

23 maggio 2025 - 12:22

Il Tar Lazio accoglie il ricorso presentato dalla titolare di una ricevitoria del Lotto per l'annullamento della revoca della concessione disposta da Adm.

Scritto da Fm
© Pxhere

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L’atto impugnato è illegittimo, “in quanto adottato in assenza di un’istruttoria circa l’esistenza dei presupposti per la sua adozione, non avendo l’amministrazione considerato in sede di calcolo dei giorni di ritardo che, per cinque dei sette ritardi contestati - ragionevolmente non computando anche il sabato e la domenica - non si sarebbe integrata quell’ipotesi di '4 tardivi versamenti superiori a 3 giorni lavorativi' che, ai sensi della circolare n. 13386 del 31 luglio 2003, come parzialmente modificata dalla circolare n. 47846 del 18 maggio 2016 (entrambe espressamente richiamate nell’atto avversato), abilita l’Agenzia al ritiro della concessione”.

A sancirlo sono i giudici del Tar Lazio nella sentenza con cui accolgono il ricorso presentato dalla titolare di una ricevitoria del Lotto per l'annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di revoca della concessione, con contestuale incameramento pro-quota del deposito cauzionale, per sette tardivi versamenti dei proventi del gioco del lotto superiori a tre giorni, di importo pari o superiore ai versamenti medi settimanali.

Secondo il Collegio “Il ricorso è fondato sotto il contestato (assorbente) profilo del difetto di istruttoria, risultando per tabulas che effettivamente l’Agenzia abbia deciso di procedere alla revoca la concessione per il gioco del lotto, sull’errato presupposto che parte ricorrente avesse posto in essere '4 tardivi versamenti superiori a 3 giorni lavorativi e di importo pari o superiore ai versamenti medi settimanali della ricevitoria inadempiente'”.

Il ricorso quindi è stato accolto, “con conseguente annullamento della determinazione resa nei confronti della ricorrente sotto il profilo del difetto di istruttoria, con assorbimento dei profili di gravame che non sono stati oggetto di specifica disamina, fermo restando ogni ulteriore atto che l’amministrazione ritenga di adottare nell’esercizio dei propri poteri, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia”.

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