L’Agenzia delle dogane e monopoli rende note mediante una circolare le “disposizioni inerenti alla proroga tecnica delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco a distanza che avrà valore fino al 17 settembre 2025, termine ultimo per la conclusione della procedura di gara”.
Adm comunica che “al fine di garantire il gettito erariale, la pubblica fede e i diritti e gli interessi legittimi dei titolari dei conti di gioco, si rende necessario definire specifiche regole transitorie per il passaggio fra i due periodi concessori, considerato che le nuove concessioni dovranno consentire la prosecuzione della raccolta del gioco senza soluzione di continuità e, pertanto, decorreranno dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello in cui saranno definitivamente cessate le concessioni attualmente in vigore”.
Viene inoltre evidenziato che “con la presente circolare si forniscono direttive specifiche, atte a gestire il periodo transitorio successivo al termine di presentazione delle domande per la partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi rivolte ai concessionari che non hanno partecipato alla suddetta gara e che, pertanto, dovranno sicuramente cessare la raccolta del gioco”.
Di fondamentale importanza è che i concessionari che non hanno presentato domanda per la partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi devono procedere alla comunicazione entro il giorno 1° luglio “di tutti i conti correnti dedicati presso i quali sono depositati i saldi dei conti di gioco, qualora tali conti correnti abbiamo subito delle modifiche rispetto a quelli già comunicati e presenti negli applicativi dell’Agenzia”.
Il giorno 8 luglio invece e da quel momento settimanalmente ogni martedì i suddetti concessionari dovranno provvedere alla trasmissione “del saldo e della movimentazione dei conti correnti dedicati” e sempre nello stesso giorno 8 luglio e, successivamente, settimanalmente ogni martedì, i suddetti concessionari dovranno “inviare il saldo delle giacenze tramite l’apposito applicativo presente in Area riservata, l’importo aggiornato del saldo per tutti i conti di gioco non dormienti, compresi i saldi dei conti di gioco bloccati.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo dei predetti invii e trasmissioni, Adm procederà, senza ulteriore comunicazione, alla sospensione della raccolta del gioco fino all’effettivo adempimento da parte del concessionario. Inoltre concessionari citati dovranno procedere alla dismissione dell’attività di raccolta del gioco entro il termine massimo del 17 agosto 2025”.
Viene inoltre reso noto che “alla scadenza del termine ultimo di due mesi dalla cessazione della concessione, l’Agenzia delle dogane e monopoli valuterà l’effettiva realizzazione delle attività, il versamento all’erario di tutte le somme dovute dal concessionario, a titolo di imposta unica, canone di concessione, conti dormienti e a qualsiasi altro titolo”.
Inoltre “al fine di consentire una semplificata e preventiva chiusura delle attività di raccolta del gioco da parte dei concessionari che non abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento delle nuove concessioni per la raccolta del gioco a distanza, preservando, in particolare le ragioni erariali e le posizioni dei titolari dei conti di gioco di tali concessionari, a decorrere dalla presente comunicazione è consentita, su base volontaria, la migrazione massiva dei conti di gioco fra concessionari” previa autorizzazione dell’Agenzia.
Di fondamentale importanza è che “i titolari di concessione per il gioco a distanza che si aggiudicheranno, al termine della procedura di gara, l’affidamento delle nuove concessioni per la raccolta del gioco a distanza potranno richiedere la migrazione dei conti di gioco nella nuova concessione”.
Viene affrontato anche il tema delle concessioni ni in continuità e nel documento si legge che “in caso di nuove concessioni facenti capo a soggetti già concessionari aventi la medesima partita Iva, la migrazione deve interessare la totalità dei conti di gioco, a esclusione dei conti di gioco che al momento della migrazione risultino nello stato chiuso o dormiente. Le somme depositate su questi ultimi conti di gioco dovranno essere riversate all’erario. In caso di più concessioni facenti capo a soggetti già concessionari con la medesima partita Iva (id est concessionario esistente che ha richiesto due o più concessioni per la stessa società con la stessa partita Iva), la migrazione dei conti di gioco potrà essere ripartita fra le diverse nuove concessioni, indicando dettagliatamente la nuova concessione su cui transiteranno. Resta fermo che, in tal caso, le eventuali nuove concessioni potranno proseguire in continuità solamente se sono già dotati di sistemi di gioco esistenti e certificati secondo le vigenti regole tecniche”.
I concessionari Rti, ovvero quelli che hanno partecipato alla gara in una delle forme aggregative previste dalle Regole amministrative del bando di gara “devono costituirsi in società di capitali anteriormente alla sottoscrizione della convenzione di concessione”.
Infine per quanto riguarda i concessionari in nuovo forma societaria, viene specificato che “i concessionari che hanno partecipato alla procedura di gara con una diversa ragione sociale a seguito di operazioni societarie, dovranno comunicare la società concessionaria attualmente operante (indicando ragione sociale, partita Iva e codice concessione o codici concessione qualora la stessa ragione sociale possieda più di una concessione) e la società alla stessa riferibile che è risultata aggiudicataria della procedura di gara. Nella comunicazione si dovrà dare evidenza delle operazioni societarie che attestino la riconducibilità del primo soggetto al secondo soggetto”.