skin

Antiriciclaggio, Corte giustizia Ue: 'Servizi di gioco, gli obblighi da rispettare'

20 giugno 2025 - 12:45

Pronunciandosi su una controversia fra un operatore di gioco e l'Ispettorato delle lotterie della Lettonia, la Corte di giustizia europea fa il punto sull'applicazione delle norme antiriciclaggio.

Scritto da Fm
© Corte di giustizia europea - Pagina Linkedin

© Corte di giustizia europea - Pagina Linkedin

Dalla Corte di giustizia europea arriva un'importante sentenza in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in una controversia che oppone la Laimz Sia, prestatore di servizi di gioco d’azzardo, e l'Ispettorato delle lotterie e dei giochi d’azzardo della Lettonia in merito a una sanzione pecuniaria inflitta a tale società per violazioni delle disposizioni nazionali relative alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nella sentenza, secondo la Cgue, “l'articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,deve essere interpretato nel senso che: una persona fisica non può essere considerata un soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami per il solo motivo che queste due persone sono membri dell’organo esecutivo di una stessa associazione, ma tale situazione costituisce nondimeno una circostanza pertinente da prendere in considerazione nell’ambito di tale valutazione”.

Inoltre, “l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, deve essere interpretato nel senso che: gli Stati membri sono tenuti a consentire ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, come modificata, appartenenti a uno stesso gruppo, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, della direttiva 2015/849, come modificata, di condividere tra loro informazioni. Tuttavia, un siffatto scambio di informazioni non esonera il soggetto obbligato interessato dalla sua responsabilità di esercitare il proprio dovere di adeguata verifica della clientela”.

Poi, “l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 12 e 15, della direttiva 2015/849, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che un soggetto obbligato appartenente a un gruppo applichi automaticamente una decisione adottata da una persona che occupa un posto dirigenziale in un’altra impresa del medesimo gruppo nell’ambito del suo obbligo di adeguata verifica e relativa alle misure di adeguata verifica di uno dei clienti di quest’ultima impresa, senza procedere alla propria valutazione dei rischi e delle misure di adeguata verifica da adottare.

L’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2015/849, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: un soggetto obbligato non è tenuto ad applicare misure di adeguata verifica della clientela esistente fintantoché il termine previsto dalla normativa nazionale e quello previsto dalle procedure di controllo interno per attuare nuove misure di controllo non siano scaduti e il soggetto obbligato di cui trattasi non sia venuto a conoscenza di altre circostanze nuove idonee a incidere sulla valutazione del rischio connesso al cliente interessato, a condizione che la mancata individuazione di tali circostanze non sia dovuta a carenze nel controllo costante permanente di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/849, come modificata, che tale soggetto deve effettuare”.

Infine, “l’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, deve essere interpretato nel senso che: esso impone ai soggetti obbligati di applicare misure di adeguata verifica della clientela all’atto dell’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, ogniqualvolta l’importo della transazione di cui trattasi sia pari o superiore a 2 000 euro, indipendentemente dal fatto che tale transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate”.

 

Il testo integrale della sentenza della Cgue è disponibile in allegato.

 

Altri articoli su

Ti interessa questo argomento?
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.

Articoli correlati