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Bando gioco online: 2 mesi di proroga per le società che hanno partecipato

24 luglio 2025 - 18:17

Con una determina direttoriale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha prorogato la scadenza delle attuali concessioni per chi ha partecipato alla gara dal 17 settembre al 12 novembre 2025.

Scritto da Ca
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L’ufficio gioco a distanza e scommesse dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato una determina firmata dal responsabile Antonio Giuliani, che proroga le attuali concessioni per chi ha partecipato alla gara dal 17 settembre al 12 novembre 2025.

Non era semplice il lavoro di Adm che, comunque, prosegue a ritmo spedito. Tuttavia nella determina si legge che “la Commissione giudicatrice, nel perfetto rispetto dei tempi previsti dall’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, ha concluso in data 24 luglio 2025 l’esame delle domande di partecipazione alla gara comunicando l’ammissione di n. 46 domande per n. 52 concessioni e considerato che, ai sensi dell’articolo 23 delle Regole Tecniche, l’aggiudicazione è disposta all’esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle presenti regole amministrative e che ai fini della sottoscrizione della convenzione è necessaria la presentazione ad Adm, entro 35 giorni dalla aggiudicazione, da parte degli aggiudicatari, di numerosi documenti; ma data soprattutto la complessità e la numerosità dei controlli da effettuare che richiedono, in alcuni casi un termine di risposta minimo di 30 giorni”.

Inoltre spunta anche che la piattaforma elettronica di negoziazione acquisti gestita da Consip Spa ha annunciato una manutenzione straordinaria, “con impossibilità assoluta di utilizzo dal 13 al 18 agosto”. Secondo il regolamento “in presenza di circostanze eccezionali il Rup, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi”.

Alla fine Adm ha scelto i 60 giorni scarsi e l’Agenzia assicura che “gli obblighi di pubblicazione relativi al presente procedimento saranno assolti in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n. 36/2023 artt. 85 e seguenti e dall’articolo 2 comma 3.1 della Delibera Abac n. 264/2023.”

Nessun problema neanche per il Governo visto che “la proroga del termine di durata della procedura de quo non determina alcun danno all’erario e agli stessi candidati in quanto già tutti concessionari operanti”.

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