CdS: 'Bando gioco online, nessuna sospensione della procedura'
Il Consiglio di Stato respinge la richiesta di istanza cautelare presentata al fine di sospendere il bando per le nuove concessioni di gioco online.
Scritto da Amr
“In ordine al periculum” nel “bilanciamento dei contrapposti interessi” non può “essere concessa la richiesta sospensione della gara in atto, tenuto conto, da un lato, che solo due delle ricorrenti originarie non hanno formulato domanda di partecipazione alla gara, mentre tutte le altre sono, invece, riuscite a partecipare alla gara e, dall’altro lato, che la sospensione della gara non comporta automaticamente la proroga tecnica delle concessioni in atto e non è, quindi, neppure un provvedimento idoneo a neutralizzare il pregiudizio prospettato dalle due appellanti (pregiudizio che deriva piuttosto dal provvedimento con cui sono state dettate le regole transitorie per la cessazione delle concessioni in atto, allo stato, non impugnato...”.
Questa la motivazione che ha portato il Consiglio di Stato a respingere la richiesta di istanza cautelare presentata da 14 concessionari di gioco online contro la sentenza del Tar Lazio che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il loro ricorso mirato a bloccare il riordino del gioco online.
Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, “in ordine al fumus,” l'appello pone “complesse questioni, la cui soluzione è in parte collegata anche ad altro contenzioso pendente dinanzi a questo Consiglio ed in parte alla valutazione di questioni di legittimità costituzionale e/compatibilità unionale della disciplina legislativa, a cui si è conformata la lex specialis”.
In riferimento poi alla recente sentenza della Corte costituzionale, secondo i giudici essa “riguarda solo un aspetto marginale, che non appare da solo idoneo a travolgere l’intera procedura, non incidendo direttamente sui concessionari ma piuttosto sui Pvr”.