La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura d'infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a Malta (Infr (2025) 2100) per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento relativo alla giurisdizione, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni (regolamento (Ue) n. 1215/2012) nel settore del gioco d'azzardo, dopo l’introduzione dell’articolo 56A del Bill 55, già duramente contestato dalla Germania.
La Commissione, secondo quanto si legge sul suo sito istituzionale, “ha constatato che Malta non ha rispettato il regolamento imponendo ai propri tribunali l'obbligo di rifiutare sistematicamente, per motivi di ordine pubblico nazionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dai tribunali di altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di società di gioco d'azzardo autorizzate da Malta. Inoltre, Malta scoraggia i contendenti stranieri dal promuovere azioni legali presso i tribunali maltesi contro tali entità, nonostante le norme dell'Ue designino tali tribunali come foro competente in base al domicilio del convenuto”.
La Commissione, conclude la nota, “ritiene che la legislazione maltese, proteggendo di fatto il settore del gioco d'azzardo online dai contenziosi transfrontalieri, comprometta il principio di fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione. Viola inoltre il divieto di riesaminare nel merito le sentenze di altri Stati membri, eccede i limiti dell'eccezione di ordine pubblico e distorce le norme dell'Ue in materia di giurisdizione. Pertanto, la Commissione invia una lettera di costituzione in mora a Malta, che ha ora due mesi di tempo per rispondere e porre rimedio alle carenze sollevate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivatoE.
LA REPLICA DELLA MALTA GAMING AUTHORITY - In riferimento alla lettera di messa in mora emessa dalla Commissione europea in relazione all'articolo 56a del Gaming Act (Capitolo 583 delle Leggi di Malta), la Malta gaming authority sostiene che esso “non impone un divieto assoluto di esecuzione delle sentenze europee contro le società di gioco autorizzate a Malta, né le protegge da azioni legali presso altri tribunali dell'Ue.
Piuttosto, l'articolo 56a conferma la consolidata politica pubblica di Malta in materia di gioco online e riflette le norme vigenti nel diritto dell'Ue, in particolare l'eccezione dell'ordine pubblico nel Regolamento Bruxelles I di rifusione. Non introduce motivi nuovi o distinti per il rigetto di sentenze straniere”, afferma il regolatore in una nota pubblicata sul suo sito istituzionale.
“Dall'adesione di Malta all'Unione Europea, la sua licenza di gioco online è stata concepita come una licenza 'point-of-supply'. Ciò significa che gli operatori autorizzati a Malta possono offrire i loro servizi su base transfrontaliera, a condizione che dispongano di una valida base giuridica e che continuino a rispettare il quadro normativo maltese. Il quadro normativo maltese in materia di gioco d'azzardo si impegna a promuovere il gioco d'azzardo responsabile e a tutelare tutti i giocatori, indipendentemente dal loro paese di residenza. Infatti, il quadro normativo della Mga stabilisce diversi requisiti, come la protezione dei fondi dei giocatori, la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, la fornitura di strumenti per il gioco d'azzardo responsabile al fine di prevenire i danni correlati al gioco d'azzardo e la garanzia che i servizi di gioco d'azzardo siano pubblicizzati in modo equo”.
L'Authority quindi afferma: “In qualità di Stato membro che opera nell'ambito del diritto dell'Ue, Malta ha costantemente sostenuto che il suo quadro normativo in materia di gioco d'azzardo è in linea con i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) e con le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), in particolare la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento. La politica pubblica maltese nel settore del gioco d'azzardo è plasmata e fondata su questi stessi principi.
Malta, infatti, ha costantemente sostenuto che qualsiasi restrizione ingiustificata, diretta o indiretta, alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento nel mercato interno dell'Ue, è in diretto contrasto con la giurisprudenza della Cgue e crea un chiaro ostacolo all'accesso al mercato e al commercio all'interno di altri Stati membri. Consentire tali restrizioni ostacola in definitiva il corretto funzionamento del mercato interno e limita la capacità delle imprese stabilite a Malta e in altri Stati membri di offrire liberamente i propri servizi. Per oltre 20 anni, Malta ha costantemente contestato qualsiasi approccio ingiustificatamente restrittivo adottato, in linea con la politica pubblica maltese nel settore del gioco d'azzardo online”.
Di conseguenza, “l'Mga ribadisce che l'articolo 56A della legge sul gioco d'azzardo non introduce motivi nuovi o distinti per rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni oltre a quelli già previsti dal regolamento (Ue) 1215/2012. Piuttosto, codifica in legge la politica pubblica di lunga data di Malta in materia di gioco d'azzardo. L'Mga continuerà a sostenere il governo maltese nell'avvio di un dialogo aperto e costruttivo con la Commissione europea”.