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Camera, anche il gioco tra i 'rischi' nella nuova Pdl su minori e web

31 luglio 2025 - 10:54

Una nuova proposta di legge per la protezione dei minori online cita gioco d'azzardo e scommesse con i contenuti per adulti e violenza tra i rischi del cyberspazio.

Scritto da Dd
Camera, foto tratta dal sito VisitaCamera.it

Camera, foto tratta dal sito VisitaCamera.it

Una nuova proposta di legge, la N. 2469, pubblicata ieri, 30 luglio, alla Camera, estende il divieto di accesso dei minori di anni diciotto, oltre ai contenuti per adulti, anche a quelli concernenti il gioco d’azzardo e le scommesse.

La Pdl presentata dai deputati di Fratelli d'Italia Zucconi, Amich, Cerreto, De Corato, Gabellone, Maerna, Maiorano, Marchetto Aliprandi, Matera, Milani, e Fabrizio Rossi introduce "Norme per la protezione dei minori nell’impiego dei dispositivi elettronici e nell’accesso ai siti internet e alle reti sociali".

"Lo smartphone", si legge nella presentazione del testo, "grazie anche alle sue ridotte dimensioni e alla facilità di utilizzo, è diventato uno strumento onnipresente tale da essere portato con sé ovunque al punto che la sua mancanza rende le persone irrequiete. Come avviene con altri strumenti, bisogna però farne un uso consapevole e moderato. Purtroppo l’uso eccessivo di questi dispositivi sta comportando conseguenze negative in particolare nei confronti dei soggetti minori."

La proposta di legge, all’articolo 1, comma 1, estende il divieto di accesso dei minori di anni diciotto, già disposto per i siti pornografici dall’articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, a tutti i contenuti pubblicati nella rete internet inadatti, come individuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nella delibera n. 9/23/ Cons del 21 febbraio 2023 recante adozione delle linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio.

"La citata delibera dell’Agcom", si legge ancora, "fa espresso riferimento, oltre ai contenuti per adulti, anche a quelli concernenti: il gioco d’azzardo e le scommesse; le armi; la violenza; l’odio e la discriminazione; le sette religiose; i siti cosiddetti « anonymizer » ossia quelli che forniscono strumenti e modalità per rendere l’attività on line irrintracciabile."

 

Di seguito il testo integrale della Proposta di Legge N. 2469:

Art. 1. (Limiti di età per l’accesso a siti internet vietati e alle reti sociali telematiche) 1. Le disposizioni dell’articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, si applicano anche ai siti internet come individuati dalla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 9/23/CONS del 21 febbraio 2023. 2. L’accesso alle reti sociali telematiche è vietato ai minori di anni sedici.

Art. 2. (Limite di età per il possesso e l’uso di dispositivi elettronici privi di sistemi di controllo parentale) 1. È vietato ai minori di anni quattordici il possesso o l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di dispositivi elettronici di comunicazione privi di sistemi di controllo parentale ai sensi dell’articolo 13 del decretolegge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, che consentono l’accesso diretto o indiretto alla rete internet senza preventiva autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoriale o del tutore legale. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai dispositivi elettronici di comunicazione che consentono soltanto la funzione di chiamata vocale e i servizi di messaggistica istantanea senza accesso alla rete internet. 3. Gli esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori legali dei minori di anni quattordici sono tenuti a vigilare sul comportamento del minore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile, adottando ogni misura idonea a prevenire e impedire il possesso e l’uso di dispositivi privi dei sistemi di verifica e autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo da parte del minore medesimo. 4. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai tutori legali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata. 5. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono destinate a campagne di informazione sull’utilizzo consapevole della rete internet e sui rischi connessi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

Art. 3. (Divieto di utilizzo di dispositivi elettronici di comunicazione nelle scuole di ogni or- dine e grado) 1. È vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici di comunicazione personale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, fatto salvo il loro impiego per finalità didattiche, ferma restando la preferenza per i dispositivi elettronici in dotazione all’istituzione scolastica. 2. L’utilizzo di dispositivi elettronici di comunicazione personale è ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto nel piano educativo individualizzato o nel piano didattico personalizzato per il supporto degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali e o scolastiche. 3. Il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, nei limiti delle rispettive competenze, sentiti l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono stabilire, con decreto, ulteriori limitazioni all’utilizzo di dispositivi elettronici di comunicazione per- sonale da parte dei minori in specifici luoghi pubblici o aperti al pubblico.

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