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Camera, Lega: 'Cancellare l'Isi per locali senza musica dal vivo'

02 agosto 2025 - 09:33

Una proposta di legge della Lega pubblicata alla Camera propone l’esclusione dall'applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti e Iva per le esecuzioni musicali non dal vivo.

Scritto da Dd
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"Modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti e il regime dell’imposta sul valore aggiunto per le esecuzioni musicali non dal vivo effettuate in discoteche, sale da ballo e altri pubblici esercizi".

Questo il titolo di una proposta di legge pubblicata oggi, 2 agosto, alla Camera dei deputati, presentata da Laura Cavandoli, Andrea Barabotti, Giorgia Andreuzza e Fabrizio Cecchetti, della Lega.

I deputati ricordano che "diversamente, le discoteche e le sale da ballo nelle quali vengono svolte esecuzioni musicali non dal vivo (o in cui le esecuzioni dal vivo sono inferiori al 50 per cento del tempo di apertura) sono qualificate come attività di intrattenimento. In questo caso, oltre all’Iva del 22 percento, si applica anche l’imposta sugli intrattenimenti."

E aggiungono che "appare necessario eliminare questa disparità di trattamento fiscale, che impone vincoli ingiustificati agli operatori del settore."

Nell'illustrare la Pdl spiegano quindi che questa prevede, "all’articolo 1, comma 1, che le esecuzioni di musica non dal vivo vengano escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti. Conseguentemente, il comma 2 espunge il punto 1 della tariffa contenuta nell’allegato 2 di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 (le cui disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2026), nonché il punto 1 della Tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituita dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60. L’articolo 2, invece, elimina la soglia minima del 50 per cento di musica dal vivo necessaria per l’applicazione dell’aliquota IVA del 22 per cento, uniformando così il trattamento fiscale di discoteche e sale da ballo ed escludendo le stesse dall’imposta sugli intrattenimenti. L’articolo 3 reca la copertura finanziaria."

Di seguito il testo completo della proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Abolizione dell’imposta sugli intrattenimenti per le esecuzioni musicali non dal vivo nelle discoteche, sale da ballo e altri pubblici esercizi) 1. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) è abrogata; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell’anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a 25.000 euro »; 2. Il punto 1 della Tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’allegato 2 annesso al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, e il punto 1 della Tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituita dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono abrogati.

Art. 2. (Modifica del regime dell’imposta sul valore aggiunto per le esecuzioni musicali non dal vivo nelle discoteche, sale da ballo e altri pubblici esercizi) 1. Al numero 3) della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio » sono soppresse.

Art. 3. (Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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