"La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente."
È quanto si legge nell'ultimo dossier pubblicato al Senato in merito all'AS 1600, per la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport", già approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame delle commissioni del Senato (è attualmente in corso d'esame in commissione Cultura dove è stato incardinato con la relazione di Andrea Paganella, Lega) e atteso in aula nel pomeriggio di lunedì 4 agosto.
Il documento fa rimento alla Relazione tecnica redatta dalla Ragioneria generale dello Stato (e pubblicata tra i documenti acquisiti relativi al provvedimento), che analizza i costi del provvedimenti, anche se specifica in premessa che "al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati."
Nello specifico del contrasto alle scommesse illecite il dossier ricorda il contenuto dell'articolo 6 (Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi).
"L’articolo innova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il Coni. Nello specifico modifica l’art. 2 della L. n. 401/1989, inerente alla regolazione dei rapporti tra procedimento penale e organi della giustizia sportiva nei casi del reato di “frode in competizioni sportive” (cfr. art. 1 citata legge). In tal senso, vengono aggiunti i commi 3-bis-3-quater al predetto art. 2, i quali stabiliscono i meccanismi di raccordo funzionale e scambio di informazioni, tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel caso di flussi di scommesse sportive anomale. In particolare, il nuovo comma 3-bis prevede che le autorità amministrative competenti, quando riscontrino flussi anomali di scommesse, devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il Coni, che riveste una posizione di coordinamento e di vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. Il comma 3-ter riconosce poi alla Procura Generale la possibilità di chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, sia direttamente che indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati con la federazione coinvolta."
"A tal fine, salvo gli atti richiedibili ai sensi dell’art. 116 c.p.p. all’autorità giudiziaria ed il divieto di pubblicazione che ne discende ai sensi dell’art. 114 c.p.p. (cfr. art. 2, comma 3, L. 401/1989), le amministrazioni, a seguito della richiesta formulata dalla Procura Generale, forniscono i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni ed i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. Una volta ottenute le suddette informazioni, la Procura Generale le trasmette alla competente procura federale per consentire il proseguimento delle indagini. Il comma 3-quater dell’articolo 2 individua l’Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità competente a comunicare le informazioni, individuate dal precedente comma 3-ter, alla Procura Generale dello Sport. A tal riguardo, quest’ultima deve previamente fornire all’Agenzia l’elenco dei soggetti tesserati o affiliati, con il relativo codice fiscale, con la federazione interessata. Il comma 3-quinquies, inserito in prima lettura, prevede che al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possano avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia."
E continua con il riferimento diretto a quanto scrive la Ragione generale dello Stato, spiegando che "la Rt (relazione tecnica, Ndr) conferma che l’articolo reca misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing, al fine di rafforzare gli strumenti operativi per il contrasto ai fenomeni di “frode sportiva” alle conseguenti ricadute in termini di ipotesi corruttive e di riciclaggio connesse al fenomeno dei ‘flussi anomali di scommesse’. Rileva che la norma, in particolare, consente all’organismo del Coni preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali, da un lato di ottenere dalle competenti amministrazioni la comunicazione relativa a flussi anomali di scommesse, e dall’altro di richiedere alle predette amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. A tale ultimo riguardo, evidenzia che la disposizione prevede che le citate amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscano alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati, onde consentire alla Procura Generale di trasmetterle alla competente procura federale per il prosieguo delle indagini. Si prevede a tal fine che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per provvedere all’attuazione di quanto previsto, debba ricevere preventivamente una comunicazione da parte del Coni con l’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale. Infine, assicura che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 3-quinquies, inserito nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvisto di Rt."
"Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori. Al riguardo, preso atto di quanto riportato nella Rt circa la capacità delle amministrazioni interessate di provvedere all’attuazione della norma nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e delle conferme intervenute nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura, non ci sono osservazioni. Con riferimento al comma 3-quinquies, inserito in prima lettura, alla luce del chiarimento fornito dal Governo secondo cui si tratterebbe di disposizione “meramente autorizzatoria” e non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni."