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CdS: 'Mancato rispetto limiti orari gioco favorisce aggregazioni malavita'

16 luglio 2025 - 16:45

Per il Consiglio di Stato il mancato rispetto dei limiti orari di apertura di una sala gioco favorisce l’aggregazione di soggetti pericolosi, pertanto giustifica la sospensione da parte della questura.

Scritto da Dd
Credit © Daderot - Wikipedia

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Una sentenza del Consiglio di Stato conferma il provvedimento della questura di Modena con cui è stata ordinata la sospensione della licenza, per la durata di 10 giorni, di una sala giochi e scommesse, “in ragione di concreti pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblici”.

In riferimento alla sentenza del Tar, contro il quale il gestore della sala si oppone, il CdS rileva che "il primo giudice ha correttamente stabilito che 'la violazione del limite orario nella raccolta delle scommesse e del gioco lecito favorisce l’aggregazione di soggetti pericolosi per l’ordine pubblico presso l’esercizio gestito dalla società ricorrente e quindi ben ha fatto la Questura a stigmatizzare tale violazione e a sottolinearne la rilevanza ai fini dell’adozione della misura di sospensione dell’attività.'

Già il Tribunale territoriale, infatti, sottolinea il CdS, aveva respinto il primo ricorso (con sentenza 23 gennaio 2023, n. 26), ritenendo l’ordinanza del questore adeguatamente motivata "sulla base delle risultanze documentali concernenti la ripetuta accertata presenza nel locale della ricorrente di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblici e della violazione dell’orario di apertura."

Secondo i giudici del CdS "i provvedimenti dalla natura tipicamente preventiva come quello di cui si controverte (la sospensione emanata dalla questura, Ndr) sono caratterizzati da un’ampia discrezionalità, censurabile in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopici vizi di travisamento dei fatti, erronea istruttoria o patente difetto di motivazione."

E citando una precedente sentenza evidenzia che "la sospensione riflette il bilanciamento tra l’interesse, costituzionalmente protetto, allo svolgimento dell’attività economica e la tutela della pubblica incolumità. Entro tale quadro deve svolgersi la valutazione di proporzionalità della misura” (Consiglio di Stato, Sezione III, 15 aprile 2024, n. 3422)."

Il provvedimento del questore, sottolineano ancora i giudici del CdS, "si basa (anche) su rilievo secondo cui 'a comprova della fondatezza dell’istruttoria de qua, il pervicace atteggiamento del gestore, che per ben quattro volte nelle ultime settimane è incorso nella violazione degli orari imposti dalla delibera del Comune di Modena, cui sono seguiti altrettanti provvedimenti sanzionatori -protraendo l’apertura del locale anche in orari notturni o tardo serali, concorra in maniera determinante a rendere l’esercizio in argomento un luogo di aggregazione di persone con precedenti di polizia potenzialmente votate alla commissione di reati'.

E continua "sul punto, il primo giudice ha correttamente stabilito che 'la violazione del limite orario nella raccolta delle scommesse e del gioco lecito favorisce l’aggregazione di soggetti pericolosi per l’ordine pubblico presso l’esercizio gestito dalla società ricorrente e quindi ben ha fatto la Questura a stigmatizzare tale violazione e a sottolinearne la rilevanza ai fini dell’adozione della misura di sospensione dell’attività'."

E conclude dunque asserendo che "in base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto, risultando l’ordinanza impugnata in prime cure adeguata anche dal punto di vista della misura di dieci giorni per la sospensione della licenza."

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