"A un sommario esame proprio della fase cautelare e allo stato degli atti, non sussistono i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, non apparendo il ricorso assistito da sufficienti profili di 'fumus boni iuris'."
Così il Tar Sardegna, con un'ordinanza respinge l’istanza cautelare presentata da un imprenditore per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del questore di Cagliari concernente il diniego del rilascio della licenza per l'attività di raccolta scommesse ai sensi dell’articolo 88 del Tulps.
I giudici amministrativi sardi rilevano: "Il diniego impugnato è stato motivato dalla Questura in applicazione dell’art. 12, comma 2, della L.R. Sardegna n. 2/2019, a causa dell’ubicazione dell’esercizio a distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili; il ricorrente ha stipulato un contratto qualificabile come nuovo contratto con il concessionario in epoca successivaall’entrata in vigore della predetta legge regionale; ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. a) e b) della medesima legge regionale, la stipula di un nuovo contratto - anche con un diverso concessionario – a seguito della risoluzione o rescissione di quello preesistente, o il rinnovo del rapporto contrattuale tra esercente e concessionario, è equiparata a una nuova installazione e, come tale, soggetta al rispetto delle distanze minime; non emergono elementi idonei ad escludere l’applicabilità della disciplina in esame al caso concreto atteso che, come risulta dalla nota del Corpo di Polizia locale del Comune di Serramanna, le verifiche effettuate hanno accertato il mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili da parte dell’attività in questione".
In ultimo, rimarca il Tar, "non risulta che l’attività fosse già autorizzata in capo al ricorrente anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale, né che vi sia stato un semplice subentro privo di discontinuità contrattuale. Appare peraltro irrilevante, sempre a un primo esame, che, nella nota di accompagnamento, il titolo Adm rilasciato al ricorrente faccia riferimento ad una 'voltura', atteso che nel dispositivo del medesimo titolo l’efficacia è espressamente condizionata al rilascio della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del Tulps; l’art. 8 del Tulps stabilisce poi che 'le autorizzazioni di polizia sono personali' e, come tali, non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, e tale previsione si applica anche alla licenza di cui al citato art. 88; la giurisprudenza prevalente riconosce la legittimità dell’estensione dei limiti distanziometrici anche ai punti scommesse, equiparati alle sale da gioco in ragione della medesima incidenza sul fenomeno della ludopatia e, conseguentemente, della rilevanza ai fini della tutela della salute pubblica (Cons. di Stato, sez. III, n.10474/2024, in particolare pp. 7.1. e 7.2)".