“La tutela della salute, per quanto rilevante, non consente al legislatore regionale di incidere sulla disciplina statale del Pos, la cui diffusione è considerata condizione essenziale per garantire non solo la trasparenza dei pagamenti, ma anche la competitività del sistema produttivo.
Ciò spiega anche perché non sia condivisibile l’argomento opposto dalla difesa del Comune, secondo cui la legge regionale avrebbe introdotto, al fine di salvaguardare il diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost,. una deroga espressa rispetto al generale obbligo di accettare pagamenti elettronici.
Del resto, la libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. non può essere compressa - mediante una misura sanzionatoria qual è la chiusura dell’esercizio - laddove l’esercente abbia adempiuto ad un obbligo posto da una legge statale.
Ne deriva che il provvedimento impugnato è illegittimo perché si fonda su una disposizione regionale tacitamente abrogata per incompatibilità sopravvenuta con la disciplina statale che prescrive, a pena di sanzione, l’obbligo di installazione del Pos”.
Questo è il cuore dell'importante sentenza con cui il Tar Veneto accoglie il ricorso proposto dalla titolare di un’impresa individuale che esercita l’attività di raccolta scommesse contro la chiusura temporanea disposta dal Comune per la presenza presso il desk cassa di un terminale Pos per i pagamenti elettronici, attivato in presunta violazione dell’art. 13, comma 1, della legge del Veneto sul gioco n. 38/2019.
Per i giudici amministrativi, è “fondata la censura con cui la ricorrente contesta il provvedimento impugnato, deducendo che tale disposizione regionale si pone in contrasto con la normativa statale”. La norma regionale “per finalità di prevenzione del fenomeno della ludopatia sancisce una deroga all’obbligo statale di utilizzo del Pos” ma “la ricorrente invoca la normativa statale che impone a tutti gli esercenti commerciali l’obbligo di accettare pagamenti elettronici tramite Pos, prevedendo, a decorrere dal 30 giugno 2022, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di rifiuto dell’esercente.
Ebbene, il Collegio ritiene che l’antinomia tra la normativa statale e quella regionale debba essere risolta mediante una corretta applicazione delle regole in materia di successione delle leggi nel tempo. L’articolo 15, commi 4 e 4 bis, del d.l. n. 179/2012 (nel testo vigente) impone agli esercenti commerciali, senza distinzione di sorta, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici, pena l’applicazione della 'sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento'.
Tale obbligo - espressione di una scelta di politica fiscale e finanziaria operata dal legislatore statale - persegue finalità di tracciabilità dei pagamenti, emersione dell’economia sommersa e promozione della concorrenza, finalità tutte riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella 'tutela della concorrenza', 'sistema valutario' e 'sistema tributario e contabile dello Stato'”.
Quindi, evidenzia il Tar Veneto, “l’articolo 13 della l.r. Veneto n. 38/2019 si pone in conflitto con la normativa statale sopra richiamata, nella parte in cui - per il contrasto al fenomeno della ludopatia - vieta l’uso di terminali che nei punti gioco consentano il pagamento elettronico delle giocate.
Tale antinomia non può risolversi in favore della prevalenza della legge regionale, neppure in considerazione dell’invocata tutela della salute, materia attribuita l’art. 117, comma 3, Cost. alla competenza legislativa concorrente della Regione. Difatti la legislazione regionale concorrente, per espressa previsione dell’art. 117, comma 3, ultimo periodo, Cost., è vincolata al rispetto dei 'principi fondamentali' stabiliti dalle legislazione dello Stato”.
I giudici amministrativi poi rimarcano il ruolo della “legislazione statale in materia di pagamenti tramite Pos, le cui finalità - emersione dei flussi di pagamento, contrasto all’evasione fiscale e tutela della concorrenza - non possono essere contraddette da leggi regionali di settore come la l.r. Veneto n. 38/2019.
Pertanto l’art. 13 della l.r. Veneto n. 38/2019 - essendo anteriore alla novella del 2021 e recando una disciplina dell’uso dei Pos nei punti gioco incompatibile con il predetto principio fondamentale della legislazione statale - deve ritenersi tacitamente abrogato”.
Infine, “ tenuto conto dell’art. 10, comma 2, della legge n. 62/1953, secondo il quale 'I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni', copia della presente sentenza sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al consiglio regionale della Regione Veneto per le valutazioni di competenza”.
Il testo integrale della sentenza del Tar Veneto è disponibile in allegato.