"Nel rinnovare l’impegno a promuovere responsabilità sociale tra gli operatori, la Federazione invita tutti gli esercenti a conoscere il quadro normativo vigente e a vigilare sull’uso corretto delle tecnologie di connessione a distanza all’interno dei propri locali."
A dirlo è Emmanuele Cangianelli, consigliere delegato Fipe ai giochi pubblici, in una nota con la quale Fipe commenta la recente sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2025 e della circolare agli uffici dell’Agenzia dogane e monopoli sottolineando il quadro giuridico tuttora esistente ma in particolare richiamando con forza gli esercenti alla massima attenzione e responsabilità nella gestione di qualsiasi strumento informatico o digitale potenzialmente connesso ai giochi con vincite in denaro a distanza.
"La legalità e la regolarità di qualsiasi accesso ai giochi in concessione nei pubblici esercizi", continua Cangianelli, "sono condizioni essenziali per tutelare l’intero comparto dei giochi in concessione e contrastare concorrenza illegale, sleale e rischi reputazionali: i comportamenti illeciti di alcuni, infatti, danneggiano tutti."
Ricorda, Fipe, che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del divieto generalizzato di accesso al gioco online da terminali presenti nei pubblici esercizi e della sanzione amministrativa fissa da 20.000 euro, ritenendo la normativa precedente sproporzionata e richiamando il legislatore ad intervenire con ulteriori e idonee misure in materia.
Tuttavia – richiamando il quadro giuridico vigente, ribadito dalle indicazioni operative dell’Adm – permangono divieti precisi e vincolanti per tutti gli esercizi pubblici: rimane vietato installare nei locali totem, computer o dispositivi che consentano l’accesso diretto a piattaforme di gioco online, anche se apparentemente non riconducibili a operatori illegali.
Il divieto vale anche per i concessionari regolarmente autorizzati per il gioco a distanza, che non possono raccogliere gioco con strumenti di connessione a distanza in esercizi non autorizzati. Qualsiasi violazione di questa regola può comportare la decadenza dalla concessione per la raccolta di gioco.
Secondo le indicazioni dell’Adm, l’intermediazione illecita nella raccolta del gioco può essere ipotizzata con la presenza, negli esercizi non autorizzati alla raccolta di gioco, di dispositivi connessi alla rete e usabili dal pubblico per accedere direttamente a siti di gioco, stampanti, palinsesti di quote o ricevute di gioco visibili nel locale, schermi con tastiere a disposizione dell’utenza o postazioni "doppie" nella quale è abilitata l'interazione cliente/esercente.