Al via la consultazione pubblica per le nuove Istruzioni dell'Unità di informazione finanziaria per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall’Unità il 4 maggio 2011.
La consultazione, come si legge nella premessa del documento che è stato pubblicato ieri, 3 luglio 2025, sul sito della Uif, è rivolta a tutte le categorie di soggetti destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
Le nuove istruzioni, come si legge nel documento, sono rivolte agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari e alle attività di compro-oro.
Nella sezione "definizioni", redatta per limitare al massimo eventuali equivoci o erronee interpretazioni, si legge che la Uif intende come operatività "l’attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell’ambito dell’apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, o dello svolgimento di una o più prestazioni professionali".
In merito ai soggetti cui è riferita l’operatività l'Uif specifica di riferirsi "al cliente, l’esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’operazione, anche di gioco, o della prestazione professionale richiesta al destinatario nonché il beneficiario della prestazione assicurativa. Ai soli fini del presente Provvedimento, il soggetto cui è riferita l’operatività può essere anche il collaboratore esterno che venga in rilievo ai destinatari di cui all’articolo 3 del decreto antiriciclaggio (ad esempio mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti e soggetti convenzionati, consulenti finanziari, agenti e brokers assicurativi, distributori ed esercenti nell’ambito dell’attività di gioco) ovvero, con riguardo all’attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto antiriciclaggio, il soggetto servito come definito nel Provvedimento della Banca d’Italia del 5 febbraio 2020, nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto l’operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute)."
LA CONSULTAZIONE PUBBLICA
Per partecipare alla consultazione pubblica le osservazioni e proposte possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione tramite Pec, all’indirizzo uif@pec.bancaditalia.it, ovvero in forma cartacea, al seguente indirizzo: Unità di informazione finanziaria per l’Italia, Divisione normativa e rapporti istituzionali, Largo Bastia, 35, 00181, Roma. Nel caso di invio in forma cartacea una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo e-mail Nci.Nri@bancaditalia.it.
A conclusione della consultazione pubblica, la Uif procederà all’analisi delle osservazioni e delle proposte ricevute, con l’obiettivo di elaborare il testo finale delle Istruzioni; verrà altresì pubblicato un documento riassuntivo dei principali commenti ricevuti e delle corrispondenti valutazioni della Uif.