La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato sospende il parere sullo schema di regolamento riguardante le lotterie ad estrazione istantanea in attesa di ulteriori spiegazioni.
La questione nasce dalla legge n. 111/2023, che ha delegato il Governo a riordinare il comparto attraverso decreti legislativi. Il primo passo è stato il d.l. n. 41/2024, che ha regolato il gioco a distanza, rimandando però a successivi regolamenti la definizione delle tipologie di gioco, tra cui le lotterie fisiche.
Come spiega il documento del CdS "l'esigenza che la legge intende soddisfare attraverso questo principio è esattamente quella di definire con lo strumento del regolamento la disciplina di carattere generale delle lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, rimettendo quella di dettaglio alle determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In coerenza con questo criterio di riparto - come afferma la 'Relazione al Ministro' -, è stato predisposto lo schema di regolamento ministeriale in esame, per definire la disciplina di carattere generale delle lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza."
Secondo il Consiglio di Stato è sulle lotterie fisiche che serve un intervento normativo specifico: attualmente sono gestite tramite provvedimenti amministrativi non coordinati, in contrasto con la disciplina già prevista per le lotterie digitali.
Il CdS specifica infatti che "permane quale elemento di criticità il fatto che - come accennato - nell’ambito della disciplina delle lotterie ad estrazione istantanea, resta ancora da riordinare il settore afferente alle lotterie fisiche che, attualmente, sono essenzialmente gestite attraverso singoli provvedimenti amministrativi volti ad individuare gli elementi di riferimento di ciascuna lotteria. Di qui l’esigenza di intervenire, oltre che con specifiche disposizioni da emanare con decreto legislativo al pari delle lotterie a distanza, anche con apposito ulteriore regolamento."
"Nel testo del provvedimento", continua il CdS, "non compare alcuna clausola di invarianza finanziaria e questo nonostante i profili quanto meno potenzialmente onerosi del decreto legge. Il Nuvir (il Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione istituito presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ndr) ha quindi conclusivamente espresso una valutazione sostanzialmente negativa sull’Air (Analisi dell’impatto della regolamentazione, Ndr) in quanto 'i contenuti informativi e valutativi della seconda versione non tengono adeguatamente conto delle osservazioni formulate nella prima valutazione'. Tale mancato adempimento dell’Amministrazione non può essere sottaciuto anche in considerazione del significativo impatto economico e della rilevanza sociale delle lotterie istantanee in virtù della loro ampia diffusione."
Nello specifico del regolamento, l’articolo 5 fissa il pay-out massimo al 75 percento, ma il Consiglio suggerisce di limitarsi a definire le modalità di calcolo, evitando di ripetere norme già presenti in leggi superiori.
Dubbi anche sull’articolo 6, che riguarda le avvertenze sui biglietti: il riferimento alle probabilità di vincita è considerato troppo generico e suscettibile di interpretazioni ambigue. Il Consiglio raccomanda di richiamare chiaramente tutte le disposizioni vigenti, comprese quelle sui rischi di dipendenza.
Altre osservazioni riguardano articoli ritenuti superflui o ridondanti, come l’articolo 9 sulla ritenuta delle vincite e alcuni commi dell’articolo 10 sulla riscossione.
Motivi per cui il CdS chiude spiegando che "in attesa che l’Amministrazione fornisca i chiarimenti richiesti e provveda ad una nuova stesura della relazione Air, la Sezione ritiene necessario sospendere l’espressione del parere, riservandosi in ogni caso di formulare ulteriori osservazioni in occasione dell’espressione del parere definitivo."