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Legge gioco Bolzano, CdS: 'Verificare effetto espulsivo a Marlengo'

09 luglio 2025 - 12:34

Per decidere se la legge sul gioco di Bolzano abbia un effetto espulsivo sulle attività del territorio comunale di Marlengo il Consiglio di Stato dispone verificazione affidata all'Università di Padova.

Scritto da Fm
Palazzo Spada  © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

Palazzo Spada © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

Il parere di un professore dell'Università degli studi di Padova sarà dirimente per determinare se sia stata o meno legittima la chiusura di una sala Vlt di Marlengo (Bz), ritenuta dal Comune troppo vicina a un “luogo sensibile” in violazione della legge provinciale vigente in materia di gioco.

I giudici del Consiglio di Stato, in risposta all'appello presentato dalla società di gestione dell'esercizio - che aveva postulato l'effetto espulsivo della normativa in questione, presentando una perizia depositata in primo grado e fornito un principio di prova sul cosiddetto effetto escludente della legge provinciale in contestazione con riferimento al territorio comunale di Marlengo - hanno disposto una verificazione sul seguente quesito: “Chiarisca l’organo accertatore se – previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quale quella gestita dall’appellante, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Marlengo e nei Comuni confinanti, posti a distanza non superiore a 5 km dal Comune di Marlengo, sul cui territorio l’attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata – sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una cospicua contrazione del segmento di mercato de quo, e, in particolare se sia attendibile ritenere che dall’applicazione della norma possa derivare un effetto espulsivo di tali attività dall’ambito del territorio del Comune di Marlengo e dei Comuni confinanti posti a distanza non superiore a 5 km”.

L'incaricato alla verificazione “accerterà quanto indicato, nel contraddittorio tra le parti, sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo di causa nonché sulla base di ogni altra documentazione ritenuta utile che le parti sono tenute a mettere a disposizione su sua richiesta”, si legge nella sentenza non definitiva del Consiglio di Stato. “Le parti potranno nominare propri consulenti tecnici fino alla data di inizio dell’attività di verificazione, previamente loro comunicata dal verificatore, con almeno cinque giorni liberi di anticipo”.

La relazione finale di verificazione, in ogni caso, dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro e non oltre il 10 gennaio 2026.

Il Consiglio di Stato quindi fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 12 marzo 2026.

 

 

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