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Tar Lecce: 'Licenza Vlt, no a soggetto che frequenta pregiudicati'

23 luglio 2025 - 17:05

Il Tar Lecce respinge il ricorso del titolare di un locale di Taranto cui la Questura aveva negato la licenza per l'esercizio di scommesse mediante Vlt.

Scritto da Mc
Foto di Wesley Tingey su Unsplash

Foto di Wesley Tingey su Unsplash

“La costante frequentazione di soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia rappresenta una causa, di per sé, (indipendentemente dalla incensuratezza del diretto interessato), idonea ad escludere la piena affidabilità del soggetto richiedente il rilascio una licenza di pubblica sicurezza o del rappresentante del titolare ex artt. 8 e 93 Tulps. n. 773 del 1931 (e non solo per quelle relative alle armi), potendo influenzare la corretta conduzione dell’attività, posto che la ratio alla base della normativa che disciplina le autorizzazioni di polizia risiede nell’opportunità di evitare che le stesse vengano rilasciate a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità, potendo ciò costituire un pericolo potenziale per l’incolumità e l’ordine pubblico.” 

Se questa è la “prima sommaria delibazione “propria della fase cautelare” e dalla quale emerge che il ricorso appare infondato, per quanto riguarda la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento con qui la  Questura di Taranto aveva rigettato la richiesta del legale rappresentante di una Srl di ottenere l'autorizzazione per la conduzione di scommesse di gioco attraverso Vlt “ la motivazione del provvedimento impugnato appare adeguata”, visto che dall'istruttoria condotta “emerge la costante e abituale frequentazione del ricorrente con svariati soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia - anche per gravi reati - dei quali solo alcuni minorenni all’epoca della commissione dei fatti reato”. Da questa dunque, emerge anche “la logicità e proporzionalità dell’impugnata decisione discrezionale negativa della Questura di Taranto”.

Per questa motivazione il Tar di Lecce, con una ordinanza,  ha respinto  l’istanza cautelare di sospensiva proposta dalla parte ricorrente.  

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