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Legge gioco Emilia Romagna, giudice di pace: 'Il subentro non è nuova installazione'

04 giugno 2025 - 15:55

L’avvocato Boccioletti sottolinea che la sentenza 'riconosce il corretto significato della normativa regionale e ristabilisce il diritto dell’impresa a proseguire la propria attività'.

© Pxhere

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Il subentro del concessionario non può essere considerato nuova installazione.”

È quanto si legge nelle motivazioni depositate il 30 maggio dal giudice di pace di Reggio Emilia relativamente alla sentenza con cui ha annullato il provvedimento del Comune di Rio Saliceto (Re) che ordinava ad una società lo stop al funzionamento degli apparecchi Awp comminando anche la sanzione pecuniaria di 15mila euro, per la supposta violazione della legge regionale dell'Emilia Romagna per il contrasto al gioco patologico e del relativo distanziometro.

La società, difesa dall’avvocato Filippo Boccioletti del Foro di Bologna. amministrativista esperto in concessioni pubbliche e consulente dell'associazione As.tro, aveva già potuto mantenere attivi i propri apparecchi prima grazie alla sospensione dell’ordinanza comunale ottenuta nel 2024, e poi con l’annullamento del provvedimento disposto all’esito dell’udienza del 12 marzo scorso.

Le motivazioni della sentenza, si legge in una nota scritta da Boccioletti, confermano le argomentazioni della difesa; al centro della decisione, il chiarimento definitivo su un nodo interpretativo cruciale: “La circostanza che vi sia stato un trasferimento tra concessionari [nel caso di specie uno dei due è leader a livello mondiale]… comporta un trasferimento della titolarità del nulla osta ed una cessione del contratto tra l’esercente ed il concessionario, ma non può essere considerata 'nuova installazione', che, come detto, è tassativamente prevista dalla legge”.

Secondo quanto stabilito dal giudice di pace, l’ordinanza comunale si fondava su un’errata interpretazione della nozione di “nuova installazione”, come definita dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013.

Il giudice richiama infatti l’art. 6, comma 2-ter della legge regionale, che identifica come nuove installazioni solo i casi di “a) rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario [...], b) stipulazione di nuovo contratto [...] in caso di rescissione o risoluzione, c) installazione in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività".

La casistica appena menzionata, rileva la pronuncia in commento, “non include il caso di subentro”.

La sentenza respinge altresì la tesi difensiva tardivamente introdotta dal Comune, secondo cui gli apparecchi sarebbero stati fisicamente diversi da quelli precedenti.

Sotto il profilo economico, l’annullamento dell’ordinanza ha comportato non solo la riattivazione degli apparecchi, ma anche l’esonero della società dal pagamento della sanzione pecuniaria inizialmente comminata: nulla dovrà essere corrisposto al Comune.

Un esito che, come commenta l’avvocato Boccioletti, “riconosce il corretto significato della normativa regionale e ristabilisce il diritto dell’impresa a proseguire la propria attività in assenza di una reale violazione e che segna un punto importante a favore di tutta la filiera del gioco lecito nel nord Italia”.

 

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