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Tar Liguria: 'Cessione attività non trasferisce licenze', respinto ricorso sala giochi

20 giugno 2025 - 16:03

Il Tar ligure respinge il ricorso di un'esercizio commerciale che svolgeva attività di gioco con vincita in denaro senza le necessarie autorizzazioni dopo un passaggio di proprietà.

Scritto da Dd
Veduta di Ventimiglia - Foto di Pamela Hallam (Unsplash)

Veduta di Ventimiglia - Foto di Pamela Hallam (Unsplash)

"Con il contratto di cessione le licenze non venivano automaticamente trasferite in capo alla ricorrente, ma era necessaria la voltura dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps, procedimento che la ricorrente non ha provato di aver attivato, essendosi limitata a presentare la Scia per il subingresso nell’attività di ristorazione senza somministrazione".

Così il Tribunale regionale amministravo della Liguria, sezione seconda, respinge il ricorso di una attività commerciale obbligata alla cessazione dell’attività di gioco con vincite in denaro a mezzo apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da un'ordinanza del comune di Ventimiglia.

La titolare, in data 3 luglio 2024, aveva presentato al Suap la segnalazione certificata di inizio attività, per subingresso nell’attività della cedente, tuttavia in data 13 agosto 2024, in seguito a un controllo della Polizia locale di Ventimiglia, "presso l’esercizio di vicinato alimenti e bevande" è stato accertato che "presso lo stesso era esercitata attività di sala pubblica per giochi leciti senza la prescritta licenza di cui all’art. 86 Tulps (sala pubblica di gioco)". Il verbale di polizia riporta infatti che in occasione del sopralluogo "veniva altresì rilevata la “presenza all’interno dell’attività di cui sopra di n. 6 apparecchi elettronici denominati 'Awp' in funzione e con presenza di persona intenta ad effettuare la propria giocata."

Secondo la nuova titolare la licenze sarebbero state acquisite all'interno del pacchetto con il quale ha acquisito l'attività, tuttavia il Tar conferma che così non può essere, sottolineando che "la ricorrente non risulta in possesso di questa tipologia di licenza, che viene rilasciata dal Questore, avuto riguardo alla verifica dei requisiti morali del richiedente e della situazione di ordine pubblico."

Il Tar ligure chiude anche la questione "distanziometro", spiegando che "l'’infondatezza della censura articolata avverso le ragioni sopra esaminate dell’ordinanza impugnata, comporta il rigetto del ricorso, trattandosi, come sopra detto, di un atto plurimotivato, per cui anche l’eventuale accoglimento dei motivi articolati avverso la motivazione della mancata distanza, non comporterebbe l’annullamento dell’ordinanza, sorretta dalle altre ragioni giustificatrici, che hanno superato il vaglio di legittimità".

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