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Bando gioco online, Adm pubblica nuove Faq e corregge i refusi

22 maggio 2025 - 09:44

L'Agenzia dogane e monopoli pubblica nuovi chiarimenti sul bando per il gioco online e corregge refusi nella documentazione di gara.

Scritto da redazione
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Il 30 maggio scadranno i termini per partecipare al bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per il gioco online.

E intanto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli arrivano nuovi chiarimenti sulla procedura, con la pubblicazione delle risposte ad altre 16 domande poste dagli operatori interessati. Fra i temi, si segnalano le procedure di avvalimento  di “imprese ausiliarie” non appartenenti allo Spazio economico europeo, le spese di formazione del personale e il minimo di investimenti richiesto per ciascuna concessione, le nuove procedure di autolimitazione dei giocatori, i criteri di presentazione dei bilanci societari, le attestazioni di conformità per il lavoro delle persone diversamente abili, la redazione del Documento di gara unico europeo e il blocco del conto di gioco.

 

Ma, in parallelo, Adm corregge anche i refusi presenti nella documentazione di gara, evidenziando le modifiche rispetto al testo originario e pubblicando un nuovo documento, che riportiamo in allegato a questo articolo.

Ecco le nuove Faq sul bando.

 

1. DOMANDA – Con riferimento alle previsioni del capitolo 7.3.2 delle regole amministrative, si chiede di confermare che l’attestazione di conformità della copia del Rapporto sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del D.lgs. 198/2006 a “quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alle Consigliere regionali di Parità” possa avvenire mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 resa dal legale rappresentante del candidato.

RISPOSTA – L’attestazione di conformità può essere resa dal legale rappresentante del candidato con le modalità previste dal paragrafo 12 delle regole amministrative per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

2. DOMANDA – PRESTAZIONE DELL’AVVALIMENTO DA PARTE DI SOGGETTI CON SEDE LEGALE AL DI FUORI DELLO SEE.Il candidato (società A), che è concessionario per l’esercizio del gioco a distanza in Italia sin dall’anno 2007 ed è parte di un grande gruppo internazionale operante nel settore del gioco a distanza in quasi tutti i mercati regolamentati, in relazione alle nuove regole introdotte dal bando, potrebbe dover ricorrere alla stipula di contratti di avvalimento per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7.3.1., lettere dalla a) alla c), delle regole amministrative. A tal fine, si chiede di chiarire se-sussiste la limitazione che impedisce il ricorso all’avvalimento con soggetti non appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo. In caso tale limitazione non sia imposta dalla normativa vigente e dalle regole della procedura di gara, si chiede di specificare, con particolare riferimento alle informazioni obbligatorie richieste per la compilazione del DGUE da parte dell’Impresa Ausiliaria, le modalità con le quali si potrà procedere alla partecipazione alla procedura di partecipazione al bando nel caso di ricorso all’avvalimento con soggetti non aventi sede legale nell’ambito dello Spazio Economico Europeo.

RISPOSTA – La procedura di selezione ai sensi del punto 5.1 delle regole amministrative è aperta alla partecipazione di imprese individuali, di società di persone, di società di capitali, di consorzi stabili, di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari, di retisti, di GEIE che hanno sede legale, ovvero operativa, in uno degli Stati dello Spazio Economico Europea. Considerato che l’impresa ausiliaria non può essere considerata un soggetto terzo rispetto alla concessione, dovendosi essa impegnare non soltanto nei confronti dell’impresa ausiliata, ma anche nei confronti di ADM, a mettere a disposizione del candidato le risorse di cui esso sia carente, si ritiene che non possa essere consentito l’avvalimento con soggetti non aventi sede legale nell’ambito dello Spazio Economico Europeo.

3. DOMANDA – Si chiede se un candidato che intende effettuare un investimento funzionale a due o più delle concessioni per le quali partecipa alla gara, possa computarne il relativo costo al fine del raggiungimento del monte degli investimenti previsto per ciascuna di detta concessioni (così, ad esempio, è valorizzato per il raggiungimento dell’ammontare minimo d’investimenti richiesto per ciascuna concessione il costo di € X sostenuto per la formazione del personale per cad. concessione).

RISPOSTA – L’importo di un investimento funzionale a due o più concessioni non può essere attribuito complessivamente alle concessioni per le quali si partecipa alla procedura di selezione, ma deve essere ripartito fra le diverse concessioni per le quali è effettuato. In merito alla formazione del personale, si rappresenta che deve essere presente un’oggettiva correlazione fra le spese inserite nel piano degli investimenti per il personale dipendente e gli adeguamenti ai nuovi requisiti dettati dalle regole tecniche.

4. DOMANDA – La risposta alla domanda n. 23 delle FAQ pubblicate in data 12 marzo precisa che i termini utilizzati all’art. 9.1.1 delle regole amministrative del bando di gara per la definizione degli indici e dei rapporti con i quali è determinato il possesso degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale “vanno interpretati con riferimento ai principi che regolano le iscrizioni di bilancio societario”. I principi che regolano le iscrizioni di bilancio societario, riguardo in particolare al contenuto dello stato patrimoniale, sono stabiliti dall’art. 2424 del codice civile. L’art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, attualmente vigente, prevede al comma 1: “L’art. 2424 del Codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. ATTIVO [omissis] PASSIVO [omissis]”, e stabilisce, quindi, lo schema dello stato patrimoniale vigente. Specificatamente, individua nel modo seguente, nell’ambito del “PASSIVO”, il Patrimonio netto e le sue componenti, tra le quali il Capitale: “A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell’esercizio. Totale.” Si evince, pertanto, che secondo i principi contabili vigenti il “Capitale” si intende al netto delle Riserve e degli Utili (o perdite) portati a nuovo e dell’esercizio. Pertanto, “capitale” deve essere inteso come il “capitale sociale” (e non come il “capitale proprio”). Al riguardo, soccorre questa applicazione dei principi contabili anche che la risposta al quesito n. 18 “alle richieste di chiarimenti pervenute ai sensi e per gli effetti del paragrafo 11.2 del capitolato d’oneri” sui decreti attuativi dell’art. 1, co. 78, della L. 220/2010 ed in particolare sul decreto interdirigenziale 1845/2011, “riguardante la “procedura di selezione dei concessionari per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento”. Con riferimento all’indicatore di cui all’art. 4. (Requisiti di solidità patrimoniale), co. 1, lett. f), ed al connesso requisito di cui all’art. 10, co. 1 (Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante), tale risposta stabilisce che: “A) Il termine “patrimonio” utilizzato nell’art. 10 del D.I. si riferisce al concetto di “Patrimonio Netto” della controllante mentre la locuzione “Capitale” si riferisce al concetto di “capitale Sociale” della controllata. B) Secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.I., il soggetto controllante, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, deve possedere un patrimonio pari al 1,5 per cento del valore di ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale della società concessionaria controllata. Ciò significa che se il soggetto controllante ha una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della controllata deve avere un Patrimonio Netto uguale o superiore al 150% del capitale sociale dell’impresa controllata. In via esemplificativa, se il CS della controllata è uguale a 100 milioni, allora il PN della controllante deve essere uguale o superiore a 150 milioni. C) [omissis]”. Tutto ciò premesso, si chiede di confermare, ad integrazione di quanto indicato nella risposta al quesito n. 19 delle FAQ pubblicate in data 17 aprile 2025, che, se il soggetto controllante ha una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della controllata, in tal caso il possesso di un Patrimonio Netto uguale o superiore al 150% del Capitale sociale dell’impresa controllata è sufficiente alla soddisfazione del requisito di cui all’art. 9.1.1., lett. f), delle regole amministrative. RISPOSTA – Il decreto interdirigenziale 1845/2011 reca fra i requisiti di solidità patrimoniale delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto NON a distanza anche il requisito dell’”Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante” previsto, altresì, al punto 9.1.1, lett. f) delle Regole amministrative. Tale decreto, al nomenclatore definisce, fra i termini di cui si è chiesta la corretta interpretazione, esclusivamente il “capitale proprio” omettendo qualsiasi riferimento al “capitale sociale” e lasciando intendere, dunque, che a tale voce si debba fare riferimento, allorché nel decreto si utilizza il termine “capitale” senza alcuna ulteriore aggettivazione. Anche la stessa definizione di “capitale proprio” sembra essere più aderente alla ratio dell’indice. Il richiedente cita una precedente risposta di ADM relativa ad un quesito proposto in occasione di una precedente procedura di affidamento di concessioni di gioco dell’anno 2011. L’interpretazione fornita in una precedente procedura può costituire un elemento di valutazione e di interpretazione per l’amministrazione aggiudicatrice ma non può certamente vincolarla, considerato che ci si trova di fronte a materia non codificata ma frutto di interpretazione, anche soggetta ad evoluzione. Tuttavia, nel rispetto dei principi di trasparenza, logicità, non contraddittorietà e di massima partecipazione, si ritiene che l’interpretazione fornita dalla precedente risposta al quesito del 2011 possa ritenersi ugualmente valida, avendo costituito per lungo tempo interpretazione univoca e riconosciuta da ADM. Ne deriva che il rispetto del requisito di “Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante” potrà essere raggiunto anche facendo riferimento al capitale sociale della controllata.

5. DOMANDA – Visto il capitolo 14 delle regole amministrative, che richiede – inter alia – la “certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito” e considerato il tenore testuale dell’art. 17 cit., il quale prevede che “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione”, si chiede di chiarire se: − la “certificazione” richiamata dagli atti di gara coincida con “dichiarazione” indicata dall’art. 17 cit.; e − la suddetta dichiarazione di cui all’art. 17 cit. possa essere resa nella forma di dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Con riferimento a quanto precede, si chiede inoltre di confermare che sia sufficiente l’attestazione di conformità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, senza necessità di indicare specifici contenuti relativi ai presidi implementati.

RISPOSTA – Si conferma che l’attestazione di conformità alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili può essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva. Si rappresenta, inoltre, che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come previsto dal paragrafo 12 delle regole amministrative.

6. DOMANDA - Premesso che nell’ultima parte del modello di domanda di partecipazione, come rettificato in data 14.01.2025, riguardante i documenti allegati, l’ultimo punto elenco è così formulato: “tutti i documenti necessari a corredo della domanda richiesti dalle regole amministrative (prevedere e numerare gli allegati presentati)”, si chiede a Codesta Spettabile Agenzia di voler chiarire: a. se occorra integrare in calce alla domanda di partecipazione un indice di tutti i documenti che saranno depositati come da regole amministrative; b. in caso di risposta positiva al punto precedente, di voler confermare la possibilità di suddividere l’indice conformemente alla composizione delle singole buste secondo le tabelle riportate nei paragrafi 14-15-16 delle Regole Amministrative.

RISPOSTA –È opportuno integrare in calce alla domanda di partecipazione un indice dei documenti presentati per la procedura di selezione e, in questo caso, si conferma la possibilità di suddividere l’indice conformemente alla composizione delle singole buste secondo le tabelle riportate nei paragrafi 14 – 15 - 16 delle regole amministrative.

7. DOMANDA - Con riferimento alla risposta n. 9, contenuta nella serie di chiarimenti pubblicati il 9 maggio 2025, si chiede di confermare che anche la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 14 delle Regole amministrative - relativa ai conviventi e al coniuge non separato - possa essere resa, in alternativa, dal legale rappresentante del candidato, sotto la propria responsabilità, per tutti i soggetti interessati. Ciò anche in considerazione della possibilità che, in caso di catene societarie complesse ed i cui esponenti siano soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea, potrebbero non ricorrere i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazioni e come anche già confermato in occasione di analogo chiarimento fornito da codesta Agenzia nell’ambito di altra recente procedura di gara.

RISPOSTA – Il modello di cui all’allegato 14 si riferisce a dichiarazioni che normalmente e preferibilmente andrebbero rese dai soggetti direttamente interessati proprio per la particolarità del legame che si ritiene di dichiarare. Nulla vieta, però, che tale dichiarazione, in quanto volta a conoscere una condizione richiesta espressamente dalla normativa di riferimento nonché dalla disciplina di gara, possa essere resa, sotto la propria diretta responsabilità, dal legale rappresentante del candidato anche per conto terzi, ma, in questo caso, non è possibile utilizzare il modello reso disponibile da ADM in quanto non è strutturato per rispondere a questa esigenza. Si precisa, infatti, che in caso di dichiarazione unica resa dal legale rappresentante del candidato, ai fini della verifica antimafia, è necessario indicare a fianco di ogni persona fisica riportata in elenco il tipo di relazione (convivente maggiorenne/coniuge non separato) e il soggetto (socio con quote di partecipazione anche in forma indiretta > 2%/titolare di cariche) con il quale sono in relazione. 8. Il DGUE, nello spazio intitolato “Registrazione in elenchi ufficiali”, chiede se l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell’ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione). Si chiede di voler confermare che a detta domanda sia corretto rispondere negativamente, considerato che, ai fini della partecipazione alla procedura, non è prevista l’iscrizione in alcun elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti ovvero il possesso di un certificato equivalente a tale iscrizione. Nel caso in cui non si possa confermare, si chiede di voler esplicitare quali siano gli elenchi ufficiali ovvero i certificati cui si riferisce il richiamato punto del DGUE, anche alla luce dell’oggetto della procedura.

RISPOSTA – Si conferma che non è richiesta l’iscrizione in alcun elenco ufficiale degli operatori economici o il possesso di un certificato equivalente a tale iscrizione.

9. DOMANDA - Facendo riferimento al documento delle Regole tecniche che richiama in vari punti la “posta di gioco”: “Per l’erogazione dell’offerta di gioco, il sistema centralizzato attribuisce e registra il codice univoco della giocata, secondo quanto stabilito nei provvedimenti vigenti che ne regolamentano la raccolta. Tale registrazione ha validità ai fini dell’addebito della giocata o della posta di gioco e dell’accredito delle vincite e dei rimborsi.” “Il concessionario deve, oltre a quanto espressamente indicato nella convenzione, assicurare e garantire:(9) l’accettazione e l’addebito della giocata o della posta di gioco, comprensivo dell’importo bonus eventualmente utilizzato dal giocatore per la partecipazione al gioco;” “…movimentare il conto di gioco del giocatore, a seguito della ricezione da parte del sistema centralizzato del codice univoco ottenuto in fase di convalida della ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione, attraverso l’addebito della giocata o della posta di gioco…”. Si chiede di voler chiarire se la definizione di ‘posta di gioco’ equivale all’importo corrisposto per acquistare la giocata, oppure è da intendersi in altro modo?

RISPOSTA – Si conferma che “posta di gioco” equivale all’importo corrisposto per acquistare la giocata.

10. DOMANDA - Facendo riferimento ai parametri di autolimitazione in fase di prima attivazione “Tale conto di gioco è attivato solo a seguito dell’avvenuta conferma da parte del giocatore del ricevimento del codice univoco di identificazione, dell’impostazione delle proprie credenziali di accesso e dell’avvenuta impostazione da parte del giocatore stesso dei parametri di autolimitazione del gioco che, in fase di prima attivazione, non possono prevedere un tempo superiore a tre ore giornaliere (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente), una spesa superiore a cento euro al giorno (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati) e un importo di ricariche superiore a duecento euro al giorno.” Si chiede: − se le nuove regole dovranno essere applicate anche per i clienti registrati prima dell’assegnazione della nuova concessione; − quale sia la durata della fase di prima attivazione. Dopo quanto tempo, il cliente potrà modificare i parametri di autolimitazione? È possibile subito dopo la registrazione? Se sono restrittive, avranno effetto a partire dal giorno successivo?

RISPOSTA – La risposta alla prima domanda è affermativa. Le nuove regole dovranno essere applicate anche per i clienti registrati prima dell’assegnazione della nuova concessione. Riguardo alla seconda domanda, non è chiaro cosa si intenda per “quale sia la durata della fase di prima attivazione”. Per le successive domande si riporta quanto indicato nella Parte Seconda – Capitolo 1 delle Regole tecniche: “Qualora i limiti siano modificati in senso restrittivo i nuovi valori devono avere effetto immediato; in caso contrario la modifica ha effetto a partire dal settimo giorno successivo, tranne nel caso in cui si modifichino i parametri impostati in fase di prima attivazione del conto di gioco dove la modifica avrà effetto a partire dal giorno successivo.” 11. DOMANDA - Facendo riferimento alle Regole Tecniche “Il sistema del concessionario, in caso di sospensione/blocco dell’accesso al giocatore nei casi previsti dal contratto di conto di gioco, deve consentire la memorizzazione in un registro informatizzato delle motivazioni che hanno determinato la sospensione/blocco.” Si chiede di voler chiarire se è previsto un insieme predefinito delle motivazioni di sospensione/blocco (tipologie e/o categorie di appartenenza delle motivazioni) e dove questo possa essere recuperato. RISPOSTA – L’articolo 17, comma 3, lettera a) dello Schema di convenzione di concessione contiene indicazioni specifiche sulla sospensione/blocco del conto di gioco.

12. DOMANDA - Facendo riferimento alle regole Tecniche “Il sistema dei conti di gioco del concessionario deve rendere disponibile immediatamente e automaticamente al giocatore il resoconto delle operazioni effettuate relative a un periodo di almeno 30 giorni precedenti ovvero, nel caso di richieste per periodi superiori, il concessionario renderà disponibili tali informazioni con una tempistica stabilita dal concessionario stesso.”, si chiede di voler confermare quanto segue: • l’affermazione che il concessionario deve rendere disponibile “immediatamente… al giocatore il resoconto delle operazioni effettuate relative a un periodo di almeno 30 giorni precedenti” sta a significare che il giocatore deve poterne fare richiesta per un periodo di almeno 30 giorni (valore minimo del range temporale di ricerca ed estrazione)? E tale richiesta deve essere immediatamente soddisfatta (real time)? Invece, per le richieste superiori ai 30 giorni, il risultato può essere fornito anche in modalità differita, con tempi e modi decisi dal concessionario? • l’affermazione che il concessionario deve rendere disponibile “…e automaticamente… al giocatore il resoconto delle operazioni effettuate relative a un periodo di almeno 30 giorni precedenti” sta a significare che il giocatore deve poter consultare il resoconto, prodotto automaticamente dal sistema dei conti di gioco per i 30 giorni precedenti, anche senza una esplicita richiesta da parte del giocatore?

RISPOSTA – Il resoconto delle operazioni effettuate, relative a un periodo di almeno 30 giorni precedenti, deve essere sempre disponibile al giocatore. Per le richieste di informazioni riferite ad un periodo superiore agli ultimi 30 giorni, il resoconto delle operazioni effettuate dal giocatore dovrà essere visualizzabile al giocatore entro un periodo di tempo stabilito dal concessionario. 1

13. DOMANDA - Facendo riferimento a quanto indicato nel capitolo “8. RETE TELEMATICA DI COLLEGAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE INFORMAZIONI”, per la trasmissione al sistema centralizzato dei dati delle giocate e delle movimentazioni del conto di gioco, si chiede di confermare che: a. tutte le operazioni di movimentazione del conto di gioco debbano essere trasmesse contestualmente al sistema centralizzato e memorizzate sui sistemi del concessionario “esclusivamente dopo la ricezione da parte del sistema centralizzato dell’esito positivo riferito alla richiesta di memorizzazione” (punto 7). b. la ricezione dell’esito positivo ricevuto dal sistema centralizzato corrisponde alla validazione, come indicato nel capitolo 1, punto 10, ATTIVITÀ NECESSARIE ALL’EROGAZIONE DELL’OFFERTA DI GIOCO: “la verifica delle giocate effettuate e delle eventuali vincite o rimborsi, il pagamento delle vincite e l’accredito delle stesse, comprensivo dell’importo bonus eventualmente vinto, previa validazione da parte del sistema centralizzato; le suddette operazioni devono prevedere la contestuale trasmissione al sistema centralizzato del saldo del conto di gioco, con evidenza della quota di bonus residua.” Si chiede di voler chiarire: in merito a quanto detto nei suddetti punti a), b) se le operazioni di movimentazione del conto di gioco (transazioni per rimborso, vincita, storno o rettifica) sono sottoposte a valutazione dell’esito di ritorno dal sistema centralizzato che è da intendersi sempre di tipo autorizzativo oppure vi siano anche flussi informativi? Quale è il comportamento atteso dal concessionario nel caso di esito negativo da parte del sistema centralizzato?

RISPOSTA – Al punto 7 delle Regole tecniche si precisa che in caso di ricarica, prelievo, assegnazione di bonus e rettifiche del conto di gioco, la movimentazione del conto di gioco sia effettuata esclusivamente dopo la ricezione da parte del sistema centralizzato dell’esito positivo della richiesta di memorizzazione. Le successive domande non attengono alla Documentazione di gara.

14. DOMANDA - Facendo riferimento alle Regole Tecniche, capitolo “8. RETE TELEMATICA DI COLLEGAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE INFORMAZIONI”, per i flussi di comunicazione tra il concessionario e il sistema centralizzato si afferma che: “Il trasporto delle informazioni deve avvenire secondo i protocolli di comunicazione definiti e resi disponibili da ADM, che definiscono la tipologia di dati trasmessi al sistema centralizzato (relativi sia alle singole tipologie di gioco che al sistema dei conti di gioco del concessionario), la struttura dei messaggi applicativi e i livelli di trasporto utilizzati per la comunicazione nonché gli standard di sicurezza adottati.” Si chiede di voler fornire evidenza della data di disponibilità delle specifiche dei nuovi protocolli di comunicazione, sia per le singole tipologie di gioco che per il sistema dei conti di gioco, validi per questo bando.

RISPOSTA – La domanda non attiene alla documentazione di gara.

15. DOMANDA - Facendo riferimento alle Regole Tecniche, “Per l’esercizio dell’azione di vigilanza e di controllo da parte di ADM devono essere rese disponibili in tempo reale tutte le informazioni memorizzate relativamente agli ultimi sei mesi, nonché le informazioni contabili relativamente agli ultimi due anni. Decorso tale periodo di tempo, tali informazioni, qualora non più disponibili in tempo reale, devono essere comunque conservate almeno per i successivi cinque anni, garantendone l’integrità, la leggibilità e l’accesso. Su tali informazioni devono poter essere realizzate specifiche interrogazioni in tempo reale, con intervalli temporali definibili dall’utente per ogni singolo componente del sistema del concessionario, con possibilità di visualizzare, entro il limite massimo di 48 ore, il risultato delle interrogazioni effettuate e di esportare il risultato delle interrogazioni stesse.” Si chiede di voler confermare che: i. le informazioni sulle quali ADM può effettuare interrogazioni sono sia quelle in linea (relativamente agli ultimi sei mesi, nonché le informazioni contabili relativamente agli ultimi due anni), che quelle non in linea ‘Decorso tale periodo di tempo, tali informazioni, qualora non più disponibili in tempo reale, devono essere comunque conservate almeno per i successivi cinque anni…’; ii. l’affermazione che “Su tali informazioni devono poter essere realizzate specifiche interrogazioni in tempo reale….… visualizzare, entro il limite massimo di 48 ore, il risultato delle interrogazioni effettuate e di esportare il risultato delle interrogazioni stesse”, include la previsione di un termine massimo di fornitura del risultato delle interrogazioni (48 ore) che confligge con il concetto di ‘interrogazione in tempo reale’ in senso stretto (fornitura immediata del risultato della richiesta) prevedendo, appunto, la possibilità di una fornitura differita del risultato nel limite massimo delle 48 ore. Si chiede, inoltre, di voler chiarire quanto segue: la possibilità di effettuare “specifiche interrogazioni in tempo reale, con intervalli temporali definibili dall’utente per ogni singolo componente del sistema del concessionario...” comporta che ADM possa voler indicare gli intervalli temporali per la ricerca e l’estrazione dei dati. Le modalità per effettuare tali interrogazioni sono predefinite da ADM oppure possono essere discrezionalmente definite e messe a disposizione dal concessionario purché permettano di ottemperare al requisito?

RISPOSTA – Si conferma che ADM deve poter effettuare interrogazioni sia sui dati “in linea” sia su quelli “non in linea”. Le interrogazioni stesse devono poter essere effettuate in tempo reale, ma i risultati delle interrogazioni possono essere visualizzabili entro 48 ore. È necessario che sia consentito ad ADM di definire gli intervalli temporali per ogni singolo componente del sistema del concessionario.

16. DOMANDA - Facendo riferimento alle regole Tecniche, “Le eventuali soluzioni di cloud computing devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche previste dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per essere qualificati come erogabili alla Pubblica Amministrazione e devono garantire la piena disponibilità di tutte le informazioni richieste da ADM per le azioni di vigilanza e controllo.” e dato il presupposto che con la classificazione viene stabilito l’impatto dei servizi e dei dati trattati da una PA in relazione al loro livello di criticità, si chiede conferma che: nell’ambito dei servizi cloud qualificati da ACN, i dati trattati dal concessionario, in qualità di Fornitore privato, e trasmessi al sistema centralizzato, possano essere considerati di tipo “Ordinario – QC1”; secondo la classificazione dei dati e dei servizi previsti da ACN, appartengono a tale classe i dati e servizi la cui compromissione non provochi l’interruzione di servizi dello Stato o, comunque, un pregiudizio per il benessere economico e sociale del Paese.

RISPOSTA – La domanda esula dalle competenze dell’Agenzia.

 

In allegato il testo con le modifiche ai refusi riscontrati nella documentazione di gara

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