"Abbiamo esaminato la circolare resa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli circa gli effetti conseguenti alla sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale e rileviamo che detto provvedimento sia realistico ed appropriato, anche se, a nostro avviso, presenta qualche criticità”.
Lo afferma l'avvocato Marco Ripamonti, contitolare dell'omonimo studio legale con l'avvocato Riccardo Ripamonti, nella qualità di patrocinatore nel giudizio tenutosi il 7 maggio 2025 innanzi alla Corte Costituzionale e in riferimento alla circolare dell'Agenzia relativa alla sentenza della Corte costituzionale.
In essa, Adm sottolinea che “resta invariato il divieto assoluto di installare totem e apparecchiature similari destinate in via esclusiva al gioco online tramite sistemi di navigazione a circuito chiuso o preimpostati” e che sarà “fondamentale” procedere alla piena ricostruzione di ogni singola attività di controllo, riportare nella fase di verbalizzazione delle attività le modalità di utilizzo diretto e contestuale di apparecchiature – a pagamento o meno – che mettano in condizione l’utente di collegarsi a siti di operatori non concessionari”.
Secondo Ripamonti, “decisamente doveroso e corretto è ribadire il divieto di intermediazione, che espone l'autore al delitto di cui all'art. 4 l. 401/89. Da rimarcare tuttavia, da parte nostra, che la sussumibilità del fatto in tale delitto richiede il previo riscontro circa concreti elementi da cui desumere che l'attività di intermediazione sia stata in effetti svolta. Non va dimenticato, sul tema, che con la Riforma Cartabia in udienza preliminare occorre superare il vaglio di una ragionevole prognosi di condanna, pertanto procedere con denunce e sequestri al cospetto di un computer e di pochi altri elementi indiziari potrebbe rendere concreto il rischio di incardinare un procedimento penale inidoneo a superare l'udienza preliminare, sfociando in un non luogo a procedere e non, piuttosto, in un rinvio a giudizio”.
Passando agli altri profili, “resta un'ambiguità di fondo, tra la definizione di raccolta di gioco presso i Pvr ed il chiaro tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025. Non è detto, infatti, che 'raccogliere gioco' sia sinonimo di messa a disposizione di postazioni telematiche con raggiungimento del portale da parte del cliente, il quale possa interagire in modo diretto ed autonomo con proprie credenziali riservate, e previa la libera navigazione”.
Per quanto concerne i propositi di Adm inerenti la maggior accuratezza nella raccolta di tutte le informazioni in sede di accertamento, “riteniamo che tale modus operandi sia corretto ed appropriato, proprio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale e dei principi in essa espressi. Superfluo dire che un totem non connesso alla rete web e dotato di scheda interna riproducente il gioco, nonché di periferiche tipiche degli apparecchi da gioco (es. joystick) possa costituire un apparecchio suscettibile di presentare anomalie ma che giammai potrà essere accostato ad un normale strumento di libera navigazione in rete internet.
Ci sembra appropriata, infine, la rassegna delle diverse iniziative che Adm si prefigge di attuare in base allo stato delle cause in corso, al fine di pervenire all'annullamento di tutti i numerosi provvedimenti sanzionatori resi in osservanza della norma di legge dichiarata costituzionalmente illegittima. Riteniamo, per converso, non condivisibile quanto dedotto riguardo ai provvedimenti ormai definitivi. Stiamo approfondendo la questione, e riteniamo che possano sussistere i presupposti per ottenere la restituzione di importi già versati in forza di provvedimenti ormai chiusi (es. pagamenti in misura ridotta)”.
In ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza, “rileviamo che un'ulteriore importante criticità consista nella mancata considerazione del profilo tributario, atteso che pendono numerosi giudizi in sede tributaria inerenti l'imposta unica, richiesta e calcolata sulla presupposta violazione amministrativa di cui all'art. 7, co. 3 quater, Dl 158/2012. Violazione da cui sarebbe scaturita una illegittima raccolta di giochi e scommesse.Concludiamo prendendo atto della solerzia e della doverosa attenzione con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha affrontato la problematica connessa alle implicazioni derivanti dalla tanto attesa pronuncia della Consulta, che è stata peraltro anche menzionata nel provvedimento, ancorché di rigetto, reso in fase cautelare dal Consiglio di Stato riguardo al procedimento di impugnazione del recente bando di gara per la raccolta del gioco a distanza."