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Imposta servizi digitali, Ade: 'Giochi online, come calcolare la base imponibile'

04 giugno 2025 - 09:47

Con il principio di diritto n. 6/2025 l'Agenzia delle entrate fa il punto sull'imposta sui servizi digitali applicata ai giochi online. Il testo integrale.

Scritto da Redazione
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L'Agenzia delle entrate interviene in merito all'imposta sui servizi digitali (Isd) introdotta dalla legge di bilancio 2019 e modificata dalla legge di  bilancio 2020, e in particolare sull'attività di ''messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale'' che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro. Servizi di giochi e scommesse online. Identificazione dei ricavi rilevanti. 

Lo fa con il principio di diritto n. 6/2025, pubblicato sul proprio sito istituzionale, ricordando che innanzitutto le modalità applicative dell'imposta sono state ulteriormente disciplinate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 oltre che oggetto dei chiarimenti forniti con la Circolare 23  marzo 2021 n. 3/E.


Nel principio di diritto n. 6/2025 si legge: “Con particolare riferimento all'ambito dei giochi online, la Circolare, al paragrafo 4.2, precisa che, qualora il gestore della piattaforma, 'operi come soggetto che permette ai giocatori (utenti) di scommettere o giocare d'azzardo tra di loro, l'entità non assume rischi legati alle scommesse o al gioco, ma opera come intermediario. Sebbene le somme rappresentate dalle ''giocate'' sono escluse ex comma 37bis lettere a) o b), la commissione del gestore dell'interfaccia rappresenta invece un ricavo digitale ai sensi del comma 37 lettera b), realizzato a titolo di intermediario nelle operazioni tra utenti'. Per la determinazione del ricavo digitale nel caso di specie, quindi, occorre avere riguardo alla commissione trattenuta dall'intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco, che è generalmente costituita dalla quota residua  della raccolta al netto del montepremi e dell'imposta unica. In altri termini, si ritiene che la base imponibile dell'Isd debba essere decurtata  delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo. Con particolare riferimento ai bonus, generalmente all'emissione degli stessi non corrisponde  alcuna  percezione  di  corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all'intermediario. Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea  con le risultanze contabili, l'irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile Isd”. 

Il testo integrale del principio di diritto  n. 6/2025 è disponibile in allegato.
 

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