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Pc gioco online nei locali, avvocato Ripamonti: 'Consulta, sentenza ineccepibile'

15 luglio 2025 - 10:55

L'avvocato Marco Ripamonti torna sulla sentenza della Corte costituzionale sull'illegittimità del divieto di Pc per il gioco online nei locali pubblici e sottolinea necessità di distinguere fra siti legali e non.

Scritto da Redazione
L'avvocato Marco Ripamonti ©  Studio legale Ripamonti - Sito ufficiale

L'avvocato Marco Ripamonti © Studio legale Ripamonti - Sito ufficiale

Fa ancora discutere la sentenza con cui la Corte costituzionale, lo scorso 10 luglio, ha dichiarato illegittimo il divieto di mettere a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che consentano di giocare sulle piattaforme online.

Sulla sentenza si sono registrate varie voci discordanti, come quella del presidente della Consulta nazionale antiusura, Luciano Gualzetti, e quella di Renato Balduzzi, ex ministro della Salute, che l'ha duramente contestata.

Ora arriva l'intervento dell'avvocato Marco Ripamonti, difensore di alcuni esercenti che si sono opposti alle sanzioni comminate per la presenza nei loro locali di apparecchi che consentivano la navigazione in internet, e che ha contestato la legittimità dell’articolo 7 comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012 conosciuto come decreto Balduzzi.

“Mi spiace per chi non lo è ma io non posso nascondere la mia soddisfazione per questo risultato che ho inseguito per anni nel pieno convincimento che fossimo al cospetto di una norma incostituzionale. Principi di efficacia e proporzione: questa è una disposizione di legge che era evidentemente inefficace perché chi non ha un computer pubblico per giocare ha proprio il telefono, ha la propria postazione internet; se non ha neanche tutto ciò può benissimo andare ad acquistare gratta e vinci, può anche giocare cash con slot videolottery, può fare tantissime cose in alternativa alla giocata sul portale sul portale in cui chiaramente è iscritto. E quindi ecco perché è inefficace, è sproporzionata perché stando alla lettera della legge avremmo dovuto chiudere tutti gli internet point, non avrebbe più avuto cittadinanza una postazione internet pubblica, niente di questo sarebbe equivalso a tornare a regredire da questo punto di vista dei contatti, della libertà di comunicazione”.

Il legale quindi rimarca: “Già nel 2004 la stessa Consulta - presidente Gustavo Zagrebelsky, se non ricordo male - aveva affermato incidentalmente in un'altra sentenza come il gioco d'azzardo lecito non sia da demonizzare in senso assoluto perché anche il gioco d'azzardo lecito può costituire la propensione del cittadino, può essere uno strumento di svago, coincide un po' anche con quella che è l'esplicazione della propria personalità, delle proprie attitudini, dei propri svaghi, passatempi e via discorrendo. È chiaro che la ludopatia è un male ma non riusciremo mai a eliminare soltanto abolendo i computer dagli esercizi pubblici, è impossibile; ricordo anche che per giocare sui portali leciti occorre essere maggiorenni, dimostrarlo, ottenere delle credenziali e disporre di un conto di gioco, quindi la tutela delle fasce più deboli, dei minori è un falso problema perché chi non è attrezzato in questo senso e non dispone di credenziali, conto di gioco e non è maggiorenne non può accedere a questi computer, a questi portali di gioco lecito.

È come trovarsi, l'ho detto anche dinanzi alla Consulta, dinanzi a una vetrina di un bel negozio e non poter entrare perché è chiuso, oppure entrando non avere la disponibilità di acquistare, non avere quella carta di fidelizzazione che magari in quell'esercizio occorre.

Quanto poi ai siti illeciti, io devo soltanto complimentarmi con i Monopoli di Stato che sono ormai diventati bravissimi nell'oscurare tutti i portali non autorizzati. Adm in sinergia con Sogei riesce ad oscurare in tempo reale, l'ho anche spiegato alla Consulta, tutti quei portali che sono privi di concessione rilasciata dai Monopoli di Stato, quindi ecco perché ritengo che l'utilizzo del computer pubblico per finalità di gioco sia un falso problema. Ora, per converso, lo sappiamo, la ludopatia, la prevenzione del gioco eccessivo è un problema oggettivo e bene ha fatto il giudice delle leggi a invitare il legislatore ad attenzionare la materia, magari con degli interventi e chiarire e precisare, ma soprattutto io aggiungerei specificare e delimitare quello che può essere il perimetro di certi divieti perché è inipotizzabile e non può essere consentito trattare un portale autorizzato alla stessa stregua di un portale non autorizzato. Sono due situazioni completamente diverse e che non possono essere confuse ed era profondamente ingiusta questa norma di legge laddove andava ad accumulare delle fattispecie completamente diverse.”

Ripamonti quindi prosegue, con enfasi: “Ma vogliamo mettere che cosa vuol dire giocare su un portale autorizzato, quindi giocare secondo una certa tracciabilità anche individuale, soggettiva, giocare in modo perfettamente tracciato con degli strumenti di pagamento verificabili; vogliamo mettere questa situazione con il gioco magari clandestino che si può trovare su portali non autorizzati? Ebbene, questi ultimi vanno oscurati, non devono risultare accessibili e in effetti non lo sono e pertanto non è pretendibile trattare nella stessa misura queste due situazioni, che sono diametralmente diverse e opposte. Quindi io devo dire che questa sentenza è ineccepibile, l'ho letta e non vedo veramente delle criticità; certamente la mia è una lettura di parte, ho ottenuto un risultato professionale che peraltro voglio anche condividere con tanti colleghi che hanno militato in questa direzione per tanti anni e hanno cercato di convincere tutti i giudici di merito e anche financo la Cassazione che questa norma era incostituzionale. Aggiungo soltanto un'ultima notazione che la dice lunga su quanto questa disposizione di legge fosse davvero efficace sotto il profilo della tutela della salute pubblica; forse non tutti sanno, probabilmente l'ex ministro sì, che nell'iniziale decreto legge, quindi quel provvedimento che è stato reso per ragioni di necessità e di urgenza, questa norma non era prevista, non era in quell'iniziale testo. Questa norma è stata introdotta in sede di conversione, quindi in una fase successiva, quella fase in cui si decide se convertire il decreto in legge o meno, e solo in questa fase si è ritenuto di inserire, non si sa bene perché per come, questa disposizione di legge. E nel momento in cui è stata aggiunta, la commissione parlamentare Giustizia ha sollevato forti perplessità sulla sua compatibilità financo con la normativa euro unitaria, cioè sostanzialmente si esprimeva proprio in questi termini: questa norma potrebbe essere a rischio di incompatibilità comunitaria. Ma perché? Per le ragioni che sono chiaramente espresse nella pronuncia della Corte costituzionale”.

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