L'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta di ieri, 16 luglio, dopo la votazione relativa alle proposte emendative e agli ordini del giorno presentati, ha dato il suo via libera al disegno di legge n. 2384-A, avente ad oggetto “Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”.
Con 159 voti favorevoli e 102 contrari l'Aula approva il disegno di legge che estende da 24 a 36 mesi la delega per l’attuazione della riforma fiscale, introducendo una serie di novità sui debiti tributari e una revisione delle regole sui giochi, dal principio della diminuzione dei limiti di giocata e vincita che viene sostituito dalla possibilità di revisione, permettendo così al Governo una maggiore flessibilità nella gestione dei limiti, a una disciplina più organica ed efficace sulle sanzioni penali e amministrative relative a tutto il comparto dei giochi, superando la precedente limitazione alle sole attività online.
Nonostante un acceso dibattito suscitato tra alcuni esponenti dell'opposizione dal tema del gioco, l'unica modifica relativa al settore del gioco accettata dalla maggioranza è quella di Marco Osnato (FdI), che con un ordine del giorno sottolinea l'importanza di 'assicurare continuità erariale'.
Il testo passa ora all’esame del Senato.
L'ORDINE DEL GIORNO SUL GIOCO DI OSNATO - Questo il testo integrale dell'ordine del giorno di Marco Osnato (FdI) votato favorevolmente dalla maggioranza:
"La Camera, premesso che:
la legge 9 agosto 2023, n. 111, avente ad oggetto una delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, all'articolo 15 ha previsto che l'esecutivo attui con uno o più decreti legislativi il «riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché il contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi»;
il comma 2, lettera g) del medesimo articolo cita tra i principi e criteri direttivi del riordino il «riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regolare tecniche, anche di infrastruttura»;
in attuazione dell'articolo 15 della legge di delega, è stato approvato il decreto legislativo numero 41 del 25 marzo 2024, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza;
l'obiettivo prioritario erariale previsto nella delega sopra richiamata è stato ribadito nel decreto legislativo numero 41 del 25 marzo 2024 con la previsione dell'indizione delle gare delle concessioni del gioco pubblico a scadenza;
delle suddette gare nonostante la sollecitazione contenuta nel parere formulato dalla Sesta Commissione Finanze Senato in data 28 febbraio 2024 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, resta attualmente inevasa la gara di cui all'articolo 23 comma 6 del decreto legislativo numero 41;
il comma 1 dell'articolo 5 di tale decreto legislativo prevede che «la disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è recata dalle seguenti fonti: a) fonti pattizie, bilaterali e multilaterali, di rilievo sovranazionale e fonti normative dell'Unione europea, per quanto di competenza; b) la legge, incluso il presente decreto che costituisce il quadro regolatorio nazionale di carattere primario, assumendo il connotato di legge fondamentale della materia; c) il regolamento; d) il decreto del Ministro ovvero il provvedimento del direttore dell'Agenzia, se previsti dalla legge e dal regolamento»;
il comma 2 dell'articolo 6 di tale decreto legislativo prevede che la disciplina dei giochi pubblici «è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto»;
i suddetti dettati normativi hanno stimolato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme al Ministero dell'economia e delle finanze, a produrre regolamenti quadro che definiscano criteri e metodologie per tutta l'offerta del palinsesto del gioco pubblico finalizzati a individuare le fattispecie idonee a una corretta applicazione dei poteri connessi alla Direzione Centrale dell'Agenzia che ha sempre utilizzato il dispositivo del decreto direttoriale per l'autorizzazione di innovazioni o nuovi giochi;
come si evince dal parere del Consiglio di Stato numero affare 00560/2025, il Ministero dell'economia e delle finanze ha prodotto uno schema di decreto ministeriale, in ottemperanza alle suddette premesse, recante regolamento generale delle lotterie istantanee anche con partecipazione a distanza;
lo schema di regolamento viene giudicato dal Consiglio di Stato in linea con quanto previsto dalla legge delega e viene ribadito l'obiettivo di definire parametri generali entro i quali le determinazioni direttoriali possono disciplinare le singole lotterie garantendo maggiore certezza dell'azione amministrativa, ma sottolineando anche la necessità di garantire una migliore programmazione dell'attività del concessionario al fine della massimizzazione degli utili erariali;
lo stesso Consiglio di Stato ha peraltro evidenziato una serie di criticità rispetto alla necessità di definire meglio nel regolamento i criteri di riparto fra fonte regolamentare e atti amministrativi, oltre che la necessità di analisi quantitative finalizzate a valutare le possibili alternative di provvedimenti utili a organizzare il mercato e i relativi prodotti in concessione in modo più efficace, insieme ad altre questioni che hanno determinato la richiesta di precisazione e la relativa sospensione del parere;
il comma 2, lettera h) dell'articolo 15 della delega fiscale prevede la «realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni»;
all'interno del parere del Consiglio di Stato viene richiamata l'attenzione sull'esigenza di varare il decreto legislativo relativo al riordino del gioco fisico. Viene rilevato che in assenza di tale riordino, i giochi fisici «sono essenzialmente gestiti attraverso singoli provvedimenti amministrativi»;
i sopra citati provvedimenti amministrativi si sono concretizzati nella gestione del mercato del gioco pubblico in denaro quasi esclusivamente in decreti direttoriali che hanno garantito stabilità erariale, regolatoria oltre che la tutela dei consumatori;
il blocco prolungato e tuttora in corso dei processi di manutenzione delle concessioni rischia di favorire l'offerta illegale che ne risulta sempre più competitiva e avvantaggiata;
il perdurante stallo dei procedimenti autorizzativi determina effetti negativi sugli obiettivi di finanza pubblica, non potendo contare sulle maggiori entrate erariali derivanti da innovazioni e sviluppi previsti;
non è stato in alcun modo ottemperato il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo numero 41 del 25 marzo 2024, elemento che rischia di creare una significativa riduzione di aspettativa in termini erariali per il finanziamento della delega fiscale,
impegna il Governo:
a valutare ogni iniziativa di competenza finalizzata a dare mandato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nelle more del varo dei regolamenti sopra richiamati, a garantire la prosecuzione da parte della stessa della sua azione attraverso decreti direttoriali che tengano conto come da prassi consolidata dei processi valutativi e organizzativi sospesi, e in fase di avvio come dalle previsioni di convenzioni in capo ai singoli prodotti componenti il palinsesto dell'offerta di gioco legale pubblica, con il primario obiettivo della continuità erariale prevista dagli attuali obiettivi di bilancio;
a dare attuazione, eventualmente anche attraverso il decreto delegato per il riordino della rete fisica, della gara di cui al comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 41 del 25 marzo 2024, che dovrà essere conclusa entro la scadenza della delega fiscale al fine di poter ottemperare al previsto finanziamento della stessa."
9/2384-A/9. Osnato.