Continua l'esame del Dl Sport, ‘Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchè ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport’ (C. 2488) dopo la presentazione degli emendamenti in commissione Cultura alla Camera in sede referente.
Nella giornata di ieri, mercoledì 16 luglio, sono arrivati i pareri favorevoli delle commissioni Giustizia, Attività produttive e Politiche Ue, dopo quelli delle commissioni Affari Costituzionali, Ambiente e Trasporti registrati nella giornata di martedì 15.
Parere sospeso, invece, in commissione Bilancio, dove la relatrice, Silvana Andreina Comaroli (Lega), ha chiesto al rappresentante del governo, il sottosegretario Federico Freni, dei chiarimenti che si riserva di fornire nel corso di una prossima seduta.
Tra i chiarimenti richiesti dalla relatrice anche alcuni riferiti all’articolo 6, che "rileva, preliminarmente, che la norma in esame integra l’articolo 2 della legge n. 401 del 1989, introducendo tre nuovi commi, 3-bis, 3-ter e 3-quater, che innovano la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il Coni".
Dopo l'illustrazione dell'articolo la relatrice nota che "al riguardo, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica circa la capacità delle amministrazioni interessate di provvedere all’attuazione della norma nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione in merito alle previste modalità di attuazione della disposizione, al fine di escludere che possano determinarsi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
LE NOTE DELL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA - Nella giornata di ieri è stata pubblicata alla Camera anche la relazione di Analisi tecnico-normativa, predisposta, per settori, corrispondenti ai Capi del decreto-legge, anche mediante assemblamento delle relazioni Atn settoriali pervenute dalle Amministrazioni competenti per materia.
Nel documento si ricorda che "l'articolo 6 reca misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al matchfixing. La norma mira a rafforzare gli strumenti operativi, anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, per il contrasto ai fenomeni di "frode sportiva" - intesa co me qualunque atto dis o nesto volto a compromett ere una qualsivoglia manifestazione o competizione sportiva- anche in considerazione d ell a rilevanza del tema n ell'ambito della prevenzione e lotta ai rischi di penetrazione della criminalità organizzata n el mondo dello sport e delle conseguenti ricadute in termini di ipotesi corruttive e di riciclaggio connesse al fenomeno dei 'flussi anomali di scommesse', ovvero il verificarsi di ' puntate' di numero e importo considerevo li sugli eventi sportivi altamente discordanti rispetto a quelle previste per il medesimo evento", sottolineando che "le iniziative normative risultano coerenti con il programma di governo."
Nel dettaglio la relazione spiega che "l'articolo 6 interviene sull 'art ico lo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 40 1, aggiungendovi i comm i 3- bis, 3 -ter e 3-quater. Con il comma 3-bis si prevede che le competenti Autorità Amministrative segnalino flussi anomali di scommesse agli organi di disciplina sportiva, i quali - aver ritenuto necessario per le sole finalità di avvio del procedimento disciplinare sportivo, possono acquisite presso le medesime autorità gli estremi anagrafici degli scommettitori, nonché i relativi indirizzi del protocollo di rete informatica, al fine di verifi care corrispondenze dirette e indirette, anche avvalendosi di strumenti e mezzi tecnologici di e laborazione dei dati rilevati su intelligenza artificiale, con i dati dei soggetti tesserati o affiliati di cui siano in possesso per le proprie finalità istituzionali.