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Grandi eventi sportivi e match fixing, la Camera approva il Ddl

29 luglio 2025 - 17:35

Approvato dalla Camera il decreto sui grandi eventi sportivi che inasprisce anche le norme per contrastare il fenomeno del match fixing.

Scritto da Amr
foto tratta dal sito VisitaCamera.it

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La Camera dei deputati, 168 voti favorevoli, 109 contrari e 6 astenuti, ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Il testo passa ora al'esame dell'altro ramo del Parlamento e all suo interno, come noto, c'è un intero articolo che punta rafforzare le norme per contrastare il fenomeno del match fixing.

Articolo 6. (Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing)

1. All’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: « 3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il Coni, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. 
3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi  codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo. 
3-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale. » 

 

LA RELAZIONE INTRODUTTIVA - In particolare, come si legge nella relazione introduttiva, la norma mira a rafforzare gli strumenti operativi, per il contrasto ai fenomeni di “frode sportiva” – intesa come qualunque atto disonesto volto a compromettere una qualsivoglia manifestazione o competizione sportiva – anche in considerazione della rilevanza del tema nell’ambito della prevenzione e lotta ai rischi di penetrazione della criminalità organizzata nel mondo dello sport e delle conseguenti ricadute in termini di ipotesi corruttive e di riciclaggio connesse al fenomeno dei ‘flussi anomali di scommesse’, ovvero il verificarsi di ‘puntate’ di numero e importo considerevoli sugli eventi sportivi altamente discordanti rispetto a quelle previste per il medesimo evento. Con tali finalità, il legislatore ha infatti adottato un dedicato e articolato complesso di disciplina con la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”, con la quale sono state previste specifiche ipotesi sanzionatorie, inasprimento delle sanzioni penali e strumenti di indagine per consentire l’emergere del fenomeno. 

È stato creato - in attuazione del Decreto del Ministro dell’Interno n. 11001/148 del 15 giugno 2011, rinnovato il 31 luglio 2017 - il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (Giss) presso l’omologa Unità Investigativa Scommesse Sportive (Uiss), facente capo alla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, tra i componenti della quale siede anche un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio, al fine di fornire supporto operativo al processo di segnalazione e gestione dei flussi anomali di scommesse sportive al soggetto regolatore del settore del gioco pubblico –in Italia dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (Aams) – nonché di rafforzare il monitoraggio del processo e lo scambio di informazioni tra le Forze di Polizia e gli enti pubblici interessati. In tale contesto, tuttavia, la segnalazione di tali flussi anomali di scommesse, se da un lato consente alle Procure Federali operanti presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale - anche su segnalazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il Coni nel 2014 con il compito di cooperazione, coordinamento e vigilanza sulle prime – di iscrivere procedimenti disciplinari in ambito sportivo, dall’altro non consente di poter individuare gli eventuali soggetti tesserati / affiliati responsabili, con la conseguenza della successiva archiviazione di un consistente numero di procedimenti sportivi. Tali dati costituiscono la traccia di un movimento di scommesse anomalo da un punto di vista probabilistico, non corroborato dai necessari elementi che possano condurre all’ attribuibilità certa di una responsabilità in capo ai singoli artefici delle frodi o ai soggetti alle stesse partecipi. 

Sul piano disciplinare sportivo, infatti, a fronte della peculiare struttura dell’ordinamento sportivo, è necessaria l’attribuibilità della condotta illecita in capo ad un soggetto tesserato o affiliato ad un ente di esso facente capo, presupposto che fa dello stesso un soggetto dell’ordinamento sportivo e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione. La norma, pertanto, risponde alla finalità di consentire all’organismo del Coni, preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali, da un lato di ottenere dalle competenti amministrazioni la comunicazione relativa a flussi anomali di scommesse, e dall’altro di richiedere alle predette Autorità specifiche informazioni sulle competizioni  interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. A tale ultimo riguardo, la disposizione prevede che le citate amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscano alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati, onde consentire alla Procura Generale di trasmetterle alla competente procura federale per il prosieguo delle indagini. 

A tale fine è anche previsto che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per poter provvedere a tale adempimento riceva preventivamente una comunicazione da parte del Coni contenente l’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale. Ciò, lungi dal determinare un controllo generalizzato sui titolari dei conti di gioco - consentirà alla Procura Generale dello Sport di meglio qualificare la notizia iniziale e, conseguentemente, di attivare i necessari atti di impulso verso le Procure federali competenti finalizzati ad iscrivere procedimenti disciplinari nei confronti degli specifici soggetti tesserati o affiliati, consentendo la piena procedibilità dell’azione disciplinare nell’ordinamento sportivo, la quale ha come suo presupposto la commissione da parte dei tesserati o degli affiliati di un comportamento illecito sul piano sportivo. Tale previsione, peraltro, si configura in linea – e ne favorisce l’attuazione - con il principio, sancito dai commi 1 e 2 dell’art. 2 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, della “Non influenza del procedimento penale” nonché con il principio di autonomia della giustizia sportiva, permettendo di attivare in maniera più circostanziata l’Autorità Giudiziaria laddove dal procedimento disciplinare sportivo dovessero emergere fatti di possibile rilevanza per il Pubblico Ministero. Inoltre, la norma sostanzia una implementazione della suddetta norma in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Magglingen/Macolin che, all'articolo 12 prevede lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, ponendo, all'articolo 13, in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate e occupandosi, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse "atipiche" e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati parte, emettendo, se del caso, gli opportuni "allerta", di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa e di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati, seppur nel rispetto delle misure di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 14. 

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