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Legge gioco Piemonte, Tar: 'Sospeso diniego della Questura a subentro'

20 agosto 2025 - 10:53

Ancora una pronuncia sull'attuazione della legge sul gioco del Piemonte, il Tar accoglie domanda cautelare del gestore di una sala scommesse e sospende diniego della Questura di Alessandria al subentro.

Scritto da Fm
© Pxhere

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Il Tar Piemonte torna ad occuparsi dell'applicazione della legge regionale per il contrasto al gioco patologico e lo fa con un decreto che ha esito favorevole per il ricorrente, il gestore di una sala scommesse.

I giudici amministrativi piemontesi infatti hanno accolto la richiesta di sospensione degli atti impugnati – il decreto questorile di diniego che ha respinto l’istanza tesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 Tulps per l’esercizio dell’attività di raccolta gioco lecito a mezzo Vlt e la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241/1990 “al rilascio di autorizzazione per l’attività di raccolta del gioco lecito a mezzo Vlt – subentro per cessione d’azienda” - con riserva delle decisioni che saranno assunte dal Collegio nel prosieguo del giudizio, nella camera di consiglio del 9 settembre.

Il Tar ha sospeso il diniego della Questura di Alessandria al subentro nella gestione di una sala scommesse richiesto da un imprenditore, assistito dallo studio Giacobbe & Associati. La Questura riteneva illegittimo il subentro a fronte della clausola sospensiva presente nell’atto di cessione.

Per il Collegio invece “ad un primo sommario esame, appaiono sussistenti l’estrema gravità e l’urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso”.

Per sapere cosa accadrà quindi non resta che aspettare la camera di consiglio del 9 settembre.

Ricordiamo che lo scorso aprile il Tar Piemonte ha accolto l'istanza cautelare di un esercente che si era visto negare dal Comune di Torino il subingresso per gli apparecchi dopo l’acquisizione dell’esercizio dal titolare precedente. In quell'occasione il Tar pertanto ha sospeso “l’impugnato diniego di subingresso, ferme le evidenziate problematiche di giurisdizione, quanto all’irrogata sanzione amministrativa”, e accolto l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione; fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 marzo 2026.

 

 

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