Tar Veneto: 'Pos nei punti gioco non è vietato'
Il Tar Veneto accoglie il ricorso di un esercente di Padova sanzionato con la chiusura di un punto gioco per la presenza di un Pos.
Scritto da Fm
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Ancora una volta, il Tar Veneto torna sull'utilizzo dei Pos negli esercizi di gioco.
Se, alla fine di giugno, il tribunale amministrativo aveva chiesto l'abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale per il contrasto patologico, ritenendo che il divieto d'uso dei Pos nei punti gioco fosse incompatibile con la normativa statale, ora i giudici si pronunciano in favore di un esercente sanzionato con la chiusura dell'attività fino alla rimozione dello strumento di pagamento elettronico con carte di credito e bancomat.
A trovare il Pos erano stati gli agenti della Polizia di Stato di Padova, nel corso di un controllo, qualificandolo nei verbali come “terminale multifunzione” che consente “l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso”.
Un'interpretazione non condivisa dai giudici del Tar Veneto, per i quali “il dispositivo rinvenuto non è inquadrabile nel novero dei 'terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso' - gli unici che formano oggetto dell’eccezionale divieto sancito dalla citata norma regionale -, trattandosi di un dispositivo rispetto al quale risulta del tutto estranea la 'multifunzionalità' cui fa riferimento il Legislatore regionale, avendo come unica funzione quella tipica di pagamento di beni o servizi senza che sia possibile, per il suo tramite, 'l’accesso al gioco'.
Detto diversamente, ricomprendere il 'Pos' in questione nel concetto di 'terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco' concreta un’operazione di interpretazione analogica vietata”, si legge nella sentenza del Tar Veneto.
Quindi, detto in parole povere, i Pos non possono essere ricompresi fra i dispositivi vietati nell'ambito della legge regionale del Veneto per il contrasto patologico.
Per tale motivo, il Tar Veneto ha accolto il ricorso dell'esercente, annullando i provvedimenti di chiusura del punto gioco impugnati.