Si parla anche di videogame nella proposta di legge “Divieto di utilizzazione delle piattaforme sociali telematiche da parte dei minori di sedici anni” presentata alla Camera dalla deputata Luana Zanella (Alleanza verdi e sinistra), che abbiamo potuto conoscere meglio un paio di mesi fa in occasione di un'intervista a GiocoNews, che è possibile rileggere a questo link.
Nella relazione che introduce la sua proposta, che ha come obiettivo l'introduzione di limiti stringenti all'accesso ai social per le giovani generazioni, si legge: “Oltre alle piattaforme sociali telematiche, la vita online dei ragazzi abbraccia anche l’universo dei videogiochi. Tra i preadolescenti l’84 per cento dei maschi e il 75 per cento delle femmine scarica giochi online; al crescere dell’età, tra i 14 e i 16 anni, l’uso dei videogiochi coinvolge ancora l’81 per cento dei ragazzi, ma scende al 64 per cento tra le ragazze. A volte anche queste attività possono nascondere dei rischi: l’uso problematico dei videogiochi coinvolge il 30,9 per cento degli undicenni e il 19,8 per cento delle undicenni, il 28,9 per cento dei tredicenni e il 18,4 per cento delle tredicenni, riducendosi poi a 15 anni, con il 22,1 per cento dei ragazzi e il 15,1 per cento delle ragazze. Ma questi ragazzi sanno davvero maneggiare il digitale ? Dipende”.
Di seguito, ecco il testo integrale della proposta di legge.
Articolo 1. 1. È vietato l’utilizzo delle piattaforme sociali telematiche da parte dei minori di sedici anni.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti internet e i fornitori delle piattaforme di condivisione sono tenuti a verificare l’età degli utenti, al fine di evitare l’accesso ai contenuti delle piattaforme sociali telematiche da parte dei minori di sedici anni nonché il loro utilizzo da parte dei medesimi.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentite l’Autorità garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, le modalità tecniche che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l’accertamento dell’età degli utenti, assicurando un adeguato livello di sicurezza.
4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 nel bollettino settimanale dell’Agcom, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica dell’età degli utenti conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.
5. L’ Agcom vigila sulla corretta applicazione della presente legge e contesta, mediante diffida ad adeguarsi entro venti giorni, le eventuali violazioni delle disposizioni di cui al comma 2 ai gestori di siti internet e ai fornitori delle piattaforme di condivisione. Qualora i suddetti soggetti non ottemperino alla diffida di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e l’Agcom adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito internet o della piattaforma sociale telematica fino al momento dell’adeguamento ai contenuti della diffida medesima.