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Dl Economia, da emendamenti no agevolazioni per sale giochi e obbligo conto corrente

09 luglio 2025 - 16:25

Vari riferimenti a gioco e ippica tra gli emendamenti al Dl Economia presentati in commissione Bilancio al Senato, dall'esclusione dalle agevolazioni per le sale scommesse all'obbligo di un conto corrente per le attività di gioco.

Scritto da Dd
Foto tratta dalla scheda di Wikipedia dedicata al Senato italiano

Foto tratta dalla scheda di Wikipedia dedicata al Senato italiano

Sono ben tre gli emendamenti presentati al Dl Economia che escludono le sale scommesse dalle agevolazioni previste dall'articolo 7 del provvedimento "per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi".

È quanto emerge dalla lettura del faldone delle proposte emendative presentate in commissione Bilancio al Senato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 95/2025 recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (Ddl 1565).

Le tre proposte di modifica dell'articolo 7 del provvedimento, presentate dai senatori Tino Magni, di Alleanza Verdi Sinistra, e Giuseppe De Cristofaro e Ilaria Cucchi, di Sinistra italiana (7.0.1), Daniele Manca, Dario Parrini, Beatrice Lorenzin, Antonio Misiani e Antonio Nicita, del Partito democratico (7.0.2) e Elisa Pirro, del Movimento 5 Stelle (7.0.3) si riferiscono al Capo II del decreto, relativo a Misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, che nel testo originale contiene l'articolo 7, relativo a "Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici.

Oltre a questa modifica, di primario interesse per il mondo del gioco vi è anche l'emendamento (il numero 11.3) proposto dal senatore Mario Turco (M5S) che "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro, i prestatori di gioco, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa."

Tra gli altri emendamenti presentati e relativi al mondo del gioco pubblico vi è anche la proposta dei senatori Elisa PirroMaria Domenica CastelloneBarbara Guidolin e Orfeo Mazzella (M5S) per lo "stanziamento di 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 destinati a sostenere interventi finalizzati all’avvio di percorsi terapeutici per minori affetti da patologie o disturbi collegati all’uso improprio di dispositivi digitali e videogiochi" (5.3).

Infine l'emendamento 15.0.7, dei senatori del Pd Antonio Misiani, Daniele Manca, Andrea Martella, Beatrice Lorenzin, Antonio Nicita, Silvio Franceschelli e Francesco Giacobbe, che propone l'inserimento di un "Art. 15-bis (Disposizioni in tema di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana) che al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al Pnrr con l'aggiornamento delle tabelle dei procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assegna il codice Ateco 01.62.01 alle attività di maniscalchi: pareggio e ferratura di cavalli e degli altri equini, ad esempio asini e muli.

 

Di seguito i testi integrali degli emendamenti al Dl Economia che riportano riferimento al gioco:

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella (5.3 ) - Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Allo scopo di sostenere interventi finalizzati all'avvio di percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 in favore delle strutture che forniscono percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.". b) al comma 2, sostituire le parole "una o più" con le seguenti: "le".

Turco (11.3) - Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: "2-bis. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. 2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

Magni, De Cristofaro, Cucchi (7.0.1) - Dopo l'articolo inserire il seguente: "Art. 7-bis (Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi) L'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente: "Art. 30-ter (Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi) 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio. 2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. 3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo. 4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori. 5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. 7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto."

Manca, Parrini, Lorenzin, Misiani, Nicita (7.0.2) Dopo l'articolo inserire il seguente: «Art. 7-bis (Promozione dell'economia locale) 1. L'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente: «Art. 30-ter (Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio. 2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. 3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo. 4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori. 5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. 7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213."

Pirro (7.0.3) Dopo l'articolo inserire il seguente: "Art. 7-bis (Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi) 1. L'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente: "1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio. 2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. 3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo. 4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori. 5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 6.Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. 7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.".

Misiani, Manca, Martella, Lorenzin, Nicita, Franceschelli, Giacobbe (15.0.7 ) - Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 15-bis (Disposizioni in tema di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana) 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al Pnrr, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previsa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.»; b) alla tabella B.I, sono aggiunti in fine i seguenti numeri:

  Attività Descrizione Codici Ateco pertinenti all'attività
16-bis) Ideatore e creatore di architetture informatiche hardware e software  -Consulenza su hardware e software e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione; -Pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie dell'informazione 62.20.10
16-ter) Ideatore e creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico Ideazione di campagne pubblicitarie: -creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione -creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera -ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi 73.11.01
16-quater) Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale -servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco 96.99.94
16-quinquies) Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi Altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di: -pianificazione strategica e organizzativa -gestione del cambiamento (change management) -obiettivi e politiche di marketing 70.20.09
16-sexies) Dog sitter, toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da compagnia

Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia: -presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici) -attività di dog sitter e cat sitter

Servizi di toelettatura per animali da compagnia Servizi di addestramento per animali da compagnia

96.99.11 96.99.12 96.99.13
16-septies) Maestro di sci Corsi di sci 85.51.09
16-octies) Maniscalco Attività di maniscalchi: -pareggio e ferratura di cavalli e degli altri equini, ad esempio asini e muli 01.62.01
16-novies) Stilista Design di moda (fashion design) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili (omissis.) 74.11.20

 

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