L’ignoranza in diritto amministrativo mi ha indotto a cercare nozioni che in qualche modo potessero ampliare il mio scarsissimo bagaglio.
Ed eccomi, a cercare in internet qualche definizione che potesse rispondere alle mie personali aspettative ed esigenze per meglio comprendere, se possibile.
Il controllo delle entrate di diritto pubblico riguarda la gestione e la verifica delle entrate che lo Stato o altri enti pubblici percepiscono attraverso l’esercizio della loro potestà di imperio, ovvero attraverso norme pubblicistiche.
Le entrate di diritto pubblico sono risorse finanziarie che lo Stato o altri enti pubblici acquisiscono tramite atti autoritativi, non basati sulla libera contrattazione, ma sull’esercizio di poteri pubblici. Dette entrate sono disciplinate da norme pubblicistiche e comprendono: entrate tributarie ed entrate extra tributarie.
Ritengo che si tratti, nel caso dei versamenti del gestore della casa da gioco compie a favore dell’ente pubblico periferico concedente, di entrate tributarie come si può evincere, credo, dal titolo quinto specifico che indica: entrate derivanti dal lotto, lotterie ed altre attività di gioco.
Passo a considerare il titolare del controllo delle entrate pubbliche che è finalizzato garantire la legalità, la regolarità, la correttezza e l’efficacia della gestione finanziaria pubblica. Questo controllo può essere esercitato da diversi organi: Ragioneria dello Stato, Dipartimento delle Finanze, Corte dei Conti che svolge un controllo preventivo di legittimità sugli atti che comportano entrate pubbliche e un controllo successivo sulla gestione finanziaria.
Non mi azzardo nell’ampliare il discorso ma ritengo, se non vado errato, di aver inquadrato la materia che l’articolo 19, in tema di entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia, decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito il L. 09 agosto 1986 n. 488 ha così definito: “Le entrate derivanti ai comuni … sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificare al bilancio al titolo I, entrate tributarie...”. Quanto precede, probabilmente esposto in ordine sparso, ha il compito di giustificare, a mio avviso, il controllo obbligatorio da parte del concedente in ordine alla regolarità del gioco e degli incassi.
Dagli accennati ricavi dipende il conteggio del quantum l’ente pubblico introita, a titolo di tassa di concessione come mi permetto individuarla forse impropriamente, dal gestore sia esso pubblico che privato.
Certamente mi si potrà far notare che un errore fatto in buona fede in fase di conteggio delle rimanenza finale troverà risconto al momento dell’apertura seguente del tavolo e verrà adeguatamente compensato col precedente. Ma può essere sufficiente?
Sicuramente è troppo poco e rispondere negativamente lo trovo più che normale anche, volendo, a prescindere dalla precedente narrazione.
A mio parere il compito dell’ente pubblico sussiste e deve essere svolto nel migliore dei modi. Quello che porto ad esempio, appunto per il controllo di cui trattasi, non pretendo chiaramente che sia il migliore anche se condiviso da molti.
Non è mia intenzione mettere troppa carne al fuoco, ma rammentare che anche il fisco ha un interesse che potrebbe essere giustificato ponendo mente all’imposta sugli intrattenimenti. Il concedente paga nella misura del 10 percento calcolato su un imponibile formato dalle entrate nette di gioco dedotto quanto riceve dal gestore e considerando l’importo accantonato e non pagato riguardante il jackpot in tema di slot o giochi elettronici che dir si voglia.
Il mio convincimento anche se non unico nella forma e nel metodo, reputando che la vigente normativa lo conforti, non dovrebbe mancare in una casa da gioco dove gli interessi del proprietario del casinò non sono pochi e dovrebbero essere salvaguardati idoneamente.