Eccomi, come anticipato, ancora sull’articolo 46 (nuovo, posto dopo l’art.1 e c’è da pensare che non c’era antecedentemente al presente contratto di lavoro del Casinò di Venezia, oppure in forma differente).
H) Nuovo Art.46 – Ripartizione delle mance
1. Per mance si intendono le erogazioni liberali lasciate dai clienti della Casa da gioco che, per consolidato uso normativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 delle preleggi del Codice civile, sono sempre ripartite tra l’Azienda e gli impiegati.
2. reparto chemin de fer: 54% azienda e 46% al personale;
reparto roulette, comprensivo di tutti i giochi tradizionali ed Americani ad
esclusione dello Chemin de Fer: 40% all’Azienda e 60% al personale.
Reparto slot: 34% all’Azienda e 66% al personale;
Reparto operatori di sala: 30% all’Azienda e 70% al personale.
Dal punto di vista civilistico assume rilievo l’art. 770 cod. civ., che nel primo comma definisce la donazione remuneratoria e nel secondo comma la liberalità d’uso, ovvero quella che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
Si potrebbe affermare che la mancia è una liberalità d’uso. Per fare un esempio, la mancia caratterizzata da un movente remuneratorio è quella che si dà al cameriere dell’albergo o del ristorante.
Quale è la differenza tra quelle di cui ai primi due punti e le mance relative ai rimanenti? Il movente e, quindi, il carattere remuneratorio che difetta, invece, nelle cosiddette mance elargite dai giocatori vincenti al personale delle case da gioco (croupier, impiegati tecnici di gioco). Non trae origine dal servizio ma dalla vincita.
La sentenza della Corte di cassazione n. 1776 del 18 maggio 1976, recita: “l’uso normativo, in forza del quale il giocatore è tenuto ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti al gioco ed il gestore secondo percentuali predeterminate...”.
Alla lett.i), art. 3, decreto legislativo n. 314 del 1997 si legge: “Le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo di imposta”. Si tratta della determinazione del reddito di lavoro dipendente relativamente alla parte esente.
Ora ci si potrebbe chiedere se gli impiegati del reparto slot e del reparto operatori di sala sono da comprendersi tra i croupier o sono classificati nel personale amministrativo. E, lo ripeto, se trattasi della prima volta che avviene la ripartizione; il dubbio può nascere dal fatto che l’articolo del contratto in parola è nuovo.
Si potrebbe anche, nel caso di cui sopra, parlare di consuetudine e non di uso normativo; questo argomento non è alla mia portata e per questo motivo cercherò il parere di esperti in materia.
La motivazione per la quale si è indotti ad elargire la mancia, non quella al croupier, mi pare derivi dal servizio che, invece, difetta nell’altra e che se esistesse sarebbe da catalogare come truffa o qualcosa di simile tale da interessare le norme del codice penale in quanto la vincita dipende solo dalla fortuna.
Gli usi normativi sono norme giuridiche non scritte dal comportamento generale uniforme e costante, osservate costantemente per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ubbidire ad una norma giuridica obbligatoria.
Per consuetudine una fonte di diritto costituita dalla ripetizione costante di un determinato comportamento da parte della generalità dei soggetti, accompagnato dalla convinzione della sua obbligatorietà giuridica.
Gli usi normativi, come recita l’art.8 delle preleggi, hanno efficacia solo se espressamente richiamati ma dovrebbero corrispondere a quanto mi è dato conoscere, cioè: gli usi normativi sono norme giuridiche non scritte dal comportamento generale uniforme e costante, osservate costantemente per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ubbidire ad una norma giuridica obbligatoria.
Un grosso forse dubitativo può assalire chiunque, quindi anche chi scrive; ma se in precedenza la ripartizione era al 50 per cento, in forza di quale norma è cambiata in 40 e 60 per cento? In quanto consiste il lungo periodo di tempo? Attendo e cerco eventuali risposte, grazie.
Fortunatamente ho ricoperto cariche sindacali a livello dirigenziale, motivo per cui non mi è stato particolarmente difficile raccogliere informazioni anche da chi mi ha conosciuto al momento della pensione, nel 2000, quando ho lasciato l’impiego di cassiere di sala dopo quaranta anni di servizio.
Avendo iniziato nel 1959 come amministrativo alla contabilità e bilancio sono passato all’ufficio cambio assegni, alla cassa centrale, ai giochi francesi (allora i giochi americani non erano in uso e quando iniziarono fu con una società diversa). Al tempo stesso, avendo ricoperto molti incarichi sindacali ivi compreso lo studio per la cosiddetta questione fiscale degli impiegati tecnici (croupier) delle case da gioco, ho appreso nozioni che la mia formazione scolastica non mi aveva permesso farlo così ampiamente.
Ho dovuto forzatamente, ma ne sono ampiamente soddisfatto, occuparmi della questione anche dal punto di vista giuridico ed è per questo che mi sono dedicato a leggi e sentenze sino al 1997, quando il 2 settembre, fu emanato il Decreto legislativo più volte richiamato.
Tornando alla problematica della ripartizione delle mance e alle informazioni, acquisite e non ma logiche, conto tenuto di qualche precedente di poco tempo or sono, mi risulta, salvo smentite, che in precedenza la ripartizione non era quella dei due punti sui quali mi sono soffermato esprimendo il mio punto di vista, avrebbe potuto esistere precedentemente solo una norma transitoria.
Non è possibile, a mio avviso su quanto precede, notare da parte dell’Azienda un comportamento generale uniforme e costante, osservate costantemente per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ubbidire ad una norma giuridica obbligatoria.
Sono convinto di conoscere, nella casa da gioco, l’organizzazione del lavoro e della produzione compreso il controllo della stessa e altre particolarità che non mi pare il caso di narrare. La questione fiscale dei tecnici si può dire conclusa, l’analisi del mercato dell’azzardo mi è discretamente nota sin dai tempi del sindacato, sinceramente non pensavo di dovermi interessare dell’argomento in discorso.
È proprio vero, come diceva mio nonno, che c’è sempre qualcosa da imparare anche perché il tuttologo non esiste ancora ed aveva, come sempre ragione.