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Delega fiscale e riordino gioco, Osnato (FdI): 'Assicurare continuità erariale'

16 luglio 2025 - 11:11

Ecco gli emendamenti al Ddl di modifica della delega fiscale e gli ordini del giorno in materia di riordino del gioco presenti nel fascicolo della seduta della Camera di oggi, 16 luglio.

Scritto da Fm
©  Marco Osnato - Pagina Facebook

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Ci sono vari riferimenti al gioco nel fascicolo relativo alla seduta della Camera dei deputati di oggi, 16 luglio.

Quelli più interessanti si trovano negli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 2384-A​, avente ad oggetto “Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”.

Il primo a comparire nel testo è quello di Andrea Quartini, deputato del Movimento cinque stelle.

 "La Camera,

   premesso che:

    con la legge n. 111 del 2023 è stata conferita al Governo la delega all'adozione dei decreti attuativi della riforma fiscale;

    il provvedimento all'esame, che si compone di un unico articolo, risulta volto a prorogare i termini della predetta delega;

    il comma 1, lettera c), inserito in sede referente all'articolo unico, modificando il comma 2 dell'articolo 15, introduce alcune modifiche ai principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi, nell'esercizio della delega, per il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici; più in particolare:

     il numero 1), sostituendo la parola «diminuzione» con «revisione» alla lettera a), numero 1), del citato articolo 15 comma 2, introduce il criterio della «revisione dei limiti di giocata e vincita» in luogo del principio di delega della «diminuzione dei limiti di giocata e vincita»; pertanto, con la nuova formulazione si stabilisce che il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici è effettuato nel rispetto, tra gli altri, del seguente principio e criterio direttivo: «revisione (anziché diminuzione) dei limiti di giocata e di vincita;»; nella relazione illustrativa si afferma che con tale modifica si intende «consentire al Governo di rendere più elastico il sistema dei limiti di giocata e vincita»;

     il successivo numero 2), modificando la lettera m), del citato articolo 15, comma 2, attribuisce invece al Governo il compito di procedere al riordino ed alla revisione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco in generale (non solo quello a distanza); pertanto, in base alla nuova formulazione, l'articolo 15, comma 2, lettera m), stabilisce quale principio e criterio direttivo, tra gli altri, il riordino e «revisione» (in base alla modifica proposta) del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco (non solo quello a distanza, come specificato nella formulazione originaria);

    le modifiche introdotte ampliano di fatto il margine di delega per il Governo che potrebbe anche consentire scelte meno incisive con riguardo al contrasto al gioco, atteso che:

     con il termine «revisione» di fatto si attenua la portata del principio e criterio che invece obbligava il Governo a «diminuire» i limiti di giocata e vincita;

     ampliando le sanzioni aggravate per il più generico «gioco» si potrebbero eludere talune circostanze effettivamente aggravanti che caratterizzano taluni giochi che, proprio perché «a distanza», sono più pervasivi e pericolosi,

impegna il Governo

ad assicurare che nell'esercizio della delega di cui in premessa, ancorché modificata per consentire una maggiore «elasticità» al Governo, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici preveda comunque una diminuzione effettiva dei limiti di giocata e di vincita nonché un'aggravante sanzionatoria specifica per il gioco a distanza."
9/2384-A/6. Quartini.

 

A seguire, ne troviamo uno a firma di alcuni deputati del Partito democratico.

"La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento ha introdotto la proroga dei termini entro cui il Governo può adottare i decreti legislativi di attuazione e i relativi decreti correttivi della delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023; esso interviene inoltre modificando ed integrando specifici principi di delega concernenti il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari;

    in sede referente sono state introdotte modifiche ai principi e criteri direttivi in materia di giochi;

    in particolare il provvedimento, coordinato con l'emendamento della relatrice, ha rinviato al 2026 il termine entro cui il Governo può esercitare la delega per la riforma del sistema fiscale, introducendo alcune modifiche in materia di giochi pubblici, previsti dall'articolo 15 della legge di delega n. 111 del 2023, che sono volte a sostituire il principio della «diminuzione dei limiti di giocata e di vincita», con il criterio volto a disporre una più generica «revisione» dei predetti limiti;

    il più stringente riferimento alla diminuzione dei limiti di giocata e di vincita, rispetto alla più generica «revisione» dei limiti di giocata, a parere dei proponenti, rafforzerebbe il diritto alla salute sancito all'articolo 32 della Costituzione prevenendo le disfunzioni sociali e sanitarie anche attraverso la riduzione dei punti vendita del gioco fisico,

impegna il Governo:

   nell'attuazione della citata delega sui giochi, a contemperare gli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose;

   con particolare riferimento all'attuazione della revisione dei limiti di gioco, a prevedere la riduzione degli importi giocati e del payout e la determinazione di un limite minimo di tempo per ciascuna giocata stabilendo vincite più basse per le forme a maggior ripetitività, al fine di contrastare la compulsività del gioco connessa a tali fattispecie nel rispetto degli interessi pubblici generali in tema di salute."
9/2384-A/8. Merola, Furfaro, Vaccari, Toni Ricciardi, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci.

 

"La Camera,

   premesso che:

    la legge 9 agosto 2023, n. 111, avente ad oggetto una delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, all'articolo 15 ha previsto che l'esecutivo attui con uno o più decreti legislativi il «riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché il contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi»;

    il comma 2, lettera g) del medesimo articolo cita tra i principi e criteri direttivi del riordino il «riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regolare tecniche, anche di infrastruttura»;

    in attuazione dell'articolo 15 della legge di delega, è stato approvato il decreto legislativo numero 41 del 25 marzo 2024, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza;

    l'obiettivo prioritario erariale previsto nella delega sopra richiamata è stato ribadito nel decreto legislativo numero 41 del 25 marzo 2024 con la previsione dell'indizione delle gare delle concessioni del gioco pubblico a scadenza;

    delle suddette gare nonostante la sollecitazione contenuta nel parere formulato dalla Sesta Commissione Finanze Senato in data 28 febbraio 2024 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, resta attualmente inevasa la gara di cui all'articolo 23 comma 6 del decreto legislativo numero 41;

    il comma 1 dell'articolo 5 di tale decreto legislativo prevede che «la disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è recata dalle seguenti fonti: a) fonti pattizie, bilaterali e multilaterali, di rilievo sovranazionale e fonti normative dell'Unione europea, per quanto di competenza; b) la legge, incluso il presente decreto che costituisce il quadro regolatorio nazionale di carattere primario, assumendo il connotato di legge fondamentale della materia; c) il regolamento; d) il decreto del Ministro ovvero il provvedimento del direttore dell'Agenzia, se previsti dalla legge e dal regolamento»;

    il comma 2 dell'articolo 6 di tale decreto legislativo prevede che la disciplina dei giochi pubblici «è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto»;

    i suddetti dettati normativi hanno stimolato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme al Ministero dell'economia e delle finanze, a produrre regolamenti quadro che definiscano criteri e metodologie per tutta l'offerta del palinsesto del gioco pubblico finalizzati a individuare le fattispecie idonee a una corretta applicazione dei poteri connessi alla Direzione Centrale dell'Agenzia che ha sempre utilizzato il dispositivo del decreto direttoriale per l'autorizzazione di innovazioni o nuovi giochi;

    come si evince dal parere del Consiglio di Stato numero affare 00560/2025, il Ministero dell'economia e delle finanze ha prodotto uno schema di decreto ministeriale, in ottemperanza alle suddette premesse, recante regolamento generale delle lotterie istantanee anche con partecipazione a distanza;

    lo schema di regolamento viene giudicato dal Consiglio di Stato in linea con quanto previsto dalla legge delega e viene ribadito l'obiettivo di definire parametri generali entro i quali le determinazioni direttoriali possono disciplinare le singole lotterie garantendo maggiore certezza dell'azione amministrativa, ma sottolineando anche la necessità di garantire una migliore programmazione dell'attività del concessionario al fine della massimizzazione degli utili erariali;

    lo stesso Consiglio di Stato ha peraltro evidenziato una serie di criticità rispetto alla necessità di definire meglio nel regolamento i criteri di riparto fra fonte regolamentare e atti amministrativi, oltre che la necessità di analisi quantitative finalizzate a valutare le possibili alternative di provvedimenti utili a organizzare il mercato e i relativi prodotti in concessione in modo più efficace, insieme ad altre questioni che hanno determinato la richiesta di precisazione e la relativa sospensione del parere;

    il comma 2, lettera h) dell'articolo 15 della delega fiscale prevede la «realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni»;

    all'interno del parere del Consiglio di Stato viene richiamata l'attenzione sull'esigenza di varare il decreto legislativo relativo al riordino del gioco fisico. Viene rilevato che in assenza di tale riordino, i giochi fisici «sono essenzialmente gestiti attraverso singoli provvedimenti amministrativi»;

    i sopra citati provvedimenti amministrativi si sono concretizzati nella gestione del mercato del gioco pubblico in denaro quasi esclusivamente in decreti direttoriali che hanno garantito stabilità erariale, regolatoria oltre che la tutela dei consumatori;

    il blocco prolungato e tuttora in corso dei processi di manutenzione delle concessioni rischia di favorire l'offerta illegale che ne risulta sempre più competitiva e avvantaggiata;

    il perdurante stallo dei procedimenti autorizzativi determina effetti negativi sugli obiettivi di finanza pubblica, non potendo contare sulle maggiori entrate erariali derivanti da innovazioni e sviluppi previsti;

    non è stato in alcun modo ottemperato il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo numero 41 del 25 marzo 2024, elemento che rischia di creare una significativa riduzione di aspettativa in termini erariali per il finanziamento della delega fiscale,

impegna il Governo:

   a valutare ogni iniziativa di competenza finalizzata a dare mandato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nelle more del varo dei regolamenti sopra richiamati, a garantire la prosecuzione da parte della stessa della sua azione attraverso decreti direttoriali che tengano conto come da prassi consolidata dei processi valutativi e organizzativi sospesi, e in fase di avvio come dalle previsioni di convenzioni in capo ai singoli prodotti componenti il palinsesto dell'offerta di gioco legale pubblica, con il primario obiettivo della continuità erariale prevista dagli attuali obiettivi di bilancio;

   a dare attuazione, eventualmente anche attraverso il decreto delegato per il riordino della rete fisica, della gara di cui al comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 41 del 25 marzo 2024, che dovrà essere conclusa entro la scadenza della delega fiscale al fine di poter ottemperare al previsto finanziamento della stessa."
9/2384-A/9. Osnato.

Poi nel fascicolo di seduta c'è anche l'elenco completo degli emendamenti segnalati per la votazione relativi al disegno di legge n. 2384-A​, avente ad oggetto “Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”.

 

ARTICOLO 1.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.1. Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , subordinatamente alla presentazione di un piano attestato di salvaguardia occupazionale e di responsabilità sociale.
1.2. L'Abbate.

  Al comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: , comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   al numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 1, le parole da: «quale garanzia di tutela della fede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «che impegna lo Stato a garantire la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, come al contemperamento degli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.»;

   sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 2, lettera a):

     1.1) l'alinea è sostituito dalla seguente:

   «a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la generale tutela dei cittadini, prevenendo le disfunzioni sociali e sanitarie come definite nel DPCM 12 gennaio 2017 recante la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e il gioco minorile:»;

     1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) revisione dei limiti di giocata e di vincita in funzione della prevenzione sanitaria»;

     1.3) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le parole: «da effettuarsi esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale»;

     1.4) il numero 3) è sostituito dai seguenti:

    «3) semplificazione delle procedure di autoesclusione dal gioco, con tempi non superiori e con adempimenti non dissimili da quelli di registrazione negli account delle piattaforme e dei punti di distribuzione dei giochi;

    3-bis) istituzione di un registro nazionale di autoesclusione dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro, tenuto dal Servizio Sanitario Nazionale che dà comunicazione dei nominativi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i seguiti tecnici nell'assoluta garanzia di rispetto dei dati personali da parte dei soggetti concessionari e gestori;»;

   al numero 2), sostituire la parola: alla con le seguenti: al comma 2,.
1.8. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
1.7. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) diminuzione dei limiti di importo giocato e di vincita e determinazione di un tempo minimo della sessione di gioco in funzione della prevenzione sanitaria;».
1.9. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , in funzione della prevenzione sanitaria,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) alla lettera a), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

    «1-bis) determinazione di un limite minimo di tempo per ciascuna giocata stabilendo vincite più basse per le forme a maggior ripetitività;».
1.11. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci, Vaccari.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , nel rispetto degli interessi pubblici generali in tema di salute.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili».
1.12. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 19, comma 1:

    1) la lettera l) è abrogata;

    2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

   «m) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri;».
1.5. D'Alfonso.

 

 

 

 

 

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