Brutte notizie per l'emendamento in materia di gioco presentato da alcuni consiglieri piemontesi del Partito democratico al disegno di legge n. 73 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025”, in discussione al consiglio regionale oggi, 26 giugno.
L'Aula ha infatti bocciato l'emendamento a prima firma di Monica Canalis, che aumentava il numero di luoghi sensibili, introducendo i centri di aggregazione per giovani e anziani, i centri di formazione, i luoghi di culto e gli impianti sportivi, e aumentava la distanza delle sale slot da essi nei comuni con più di 5.000 abitanti, ripristinando alcune parti della legge regionale varata nel 2016 dal centrosinistra, allora al governo della Regione, e poi superata dalla normativa approvata dal successivo Esecutivo di centrodestra, nel 2021.
Nel comunicato di commento alle sorti del loro emendamento, i consiglieri dem Monica Canalis, Gianna Pentenero e Domenico Rossi puntano il dito contro i colleghi di Fratelli d'Italia, che hanno cassato la loro proposta: “Riecheggiano ancora a Palazzo Lascaris le grida di dissenso di Fratelli d’Italia, lanciate nel 2021 contro la deregulation sulle slot machines introdotta dalla Lega. Oggi però il nuovo azionista di maggioranza della Giunta Cirio non ha colto l’occasione, offerta dall’emendamento Canalis al Ddl Omnibus di riordino, per mettere in atto i suoi proclami da destra sociale. La coerenza, spesso sbandierata come un valore supremo, è stata gettata alle ortiche con molta leggerezza”.
L'EMENDAMENTO DEL PD BOCCIATO - Capo IX “Altre disposizioni” del Ddl n. 73, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente:
“Art. 53 bis.
(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 19/2021)
L’articolo 16 della legge regionale 15 luglio 2021 n, 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (Gap)) è sostituito dal seguente:
Art. 16 (Modalità di riscossione)
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
2. Al fine di tutelare categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietato l’esercizio delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano ad una distanza, calcolata secondo il percorso pedonale più breve inferiore a trecento metri misurata in base al percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili:
a) gli istituti scolastici d'istruzione di ogni ordine e grado;
b) le università;
c) gli istituti di credito, sportelli Atm e servizi di trasferimento denaro;
d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;
e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
f) le strutture ricettive per categorie protette.
g) luoghi di aggregazione giovanile ed oratori
h) centri di formazione per giovani e adulti;
i) impianti sportivi;
l) luoghi di culto.
3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
4. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.
5. Ai fini della presente legge sono equiparati a nuova apertura:
a) l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la semplice sostituzione di apparecchi esistenti senza incremento numerico;
b) il trasferimento dell’attività in altro locale, anche se ubicato nella medesima area territoriale;
c) la riapertura di attività precedentemente cessate da oltre sei mesi.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione nei casi in cui il rispetto delle distanze venga meno per fatti sopravvenuti non imputabili all’esercente.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei limiti previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2017.
LA RELAZIONE CONNESSA ALL'EMENDAMENTO - Nella relazione dei consiglieri che accompagna l'emendamento si legge: “L’intervento normativo si pone in linea con le politiche regionali e nazionali di contrasto al gioco patologico e costituisce un passo avanti per il rafforzamento delle tutele sociali e sanitarie, nel rispetto del bilanciamento tra libertà di impresa e interesse pubblico.
L’emendamento proposto di modifica dell’articolo 16 della L.R. 19/2021 si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (Gap), in attuazione dei principi di tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana e della protezione dei soggetti maggiormente vulnerabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 25 luglio 2017 e della normativa vigente. Le modifiche introdotte intendono rafforzare le misure di prevenzione rispetto all’offerta di gioco lecito in prossimità di luoghi sensibili, in modo da ridurre l’accessibilità alle occasioni di gioco da parte delle fasce di popolazione più esposte al rischio di dipendenza; ampliare e aggiornare l’elenco dei luoghi sensibili tenendo conto dell’evoluzione del contesto sociale, urbano e dei comportamenti di consumo. Le modifiche alle attività esistenti vengono stabilite anche alla luce di prassi interpretative e applicative consolidate. L’attuazione dell’emendamento consentirà una più efficace tutela della salute pubblica e della sicurezza sociale, grazie al maggiore distanziamento dell’offerta di gioco dai luoghi di aggregazione e di presenza di categorie sensibili. Verrà inoltre promosso un modello di esercizio più responsabile e trasparente da parte degli operatori del settore”.