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CdS conferma: 'Gioco, cimiteri rientrano fra i luoghi sensibili'

29 maggio 2025 - 16:58

Inoltre il Consiglio di Stato sottolinea la compatibilità fra il regolamento del Comune di Napoli sulle attività di gioco e la legge regionale della Campania.

Scritto da Fm
© Diana Polekhina / Unsplash

© Diana Polekhina / Unsplash

Il Regolamento del Comune di Napoli 'sale da gioco e giochi leciti' (approvato con delibera di Consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015), nella parte in cui ha espressamente previsto che per luoghi di culto si intendono anche i cimiteri (articolo 6, comma 1, punto 2), non è affatto incompatibile con la l.r. n. 2 del 2020 ed anzi ne costituisce un’attuazione ante litteram.”

Così il Consiglio di Stato respinge l’appello presentato da un'attività di gioco per la riforma della sentenza con cui il Tar Campania aveva dato ragione a un punto scommesse “rivale” che aveva impugnato la licenza ex art. 88 Tulps,  lamentando che l’esercizio della controinteressata si sarebbe trovato ad una distanza inferiore a 250 metri rispetto ad un luogo considerato (in tesi) “sensibile” ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. p) e dell’art. 13 della l.r. n. 2/2020, costituito dal cimitero di San Giovanni a Teduccio al cui interno si trova anche una cappella.

Secondo l'appellante, riporta la sentenza del Consiglio di Stato, “la norma del Regolamento sarebbe antecedente alle legge regionale e la stessa sarebbe comunque divenuta inefficace ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge regionale medesima secondo cui 'I comuni adeguano e integrano i regolamenti comunali esistenti alle previsioni contenute nella presente legge entro e non oltre novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, decorsi i quali, in assenza di attività di adeguamento comunale, le disposizioni della presente legge trovano immediata applicazione'". Quindi, poiché il Comune di Napoli non ha adeguato il proprio Regolamento comunale alle previsioni della legge regionale, le disposizioni del primo con la stessa incompatibili sarebbero divenute inefficacii. E il Tar sarebbe incorso in un grave errore interpretativo.

Non è così per il Consiglio di Stato, che nel respingere l'appello rimarca: “I luoghi di culto sono presi in considerazione dal legislatore regionale in quanto 'luoghi sensibili', potendo gli stessi costituire, al pari di scuole e strutture sanitarie, centro di aggregazione di una pluralità di persone potenzialmente vulnerabili e quindi esposte al rischio della ludopatia.

Da questo punto di vista, il fatto che il cimitero assolva anche a funzioni avulse da significati religiosi, è, invero, del tutto irrilevante.

Nella fattispecie in esame è altresì evidente – come fatto rilevare dalla società appellata – che il cimitero e la chiesa funeraria rappresentano un unicum funzionale dal punto di vista cultuale, trattandosi di due realtà avvinte dalla medesima funzione che non è solo quella di ospitare le spoglie dei defunti ma anche di dare conforto religioso ai parenti”.

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