Dopo i rilievi del Quirinale su alcune norme, che avevano reso necessari degli aggiustamenti e il ritorno in terza lettura a Montecitorio del testo, la Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
Il testo, come ampiamente noto, contiene un intero articolo dedicato al rafforzamento delle misure per contrastare il fenomeno del match fixing, ed eccone dunque il testo finale, tenuto dunque conto delle modifiche apportate al decreto legge originale nel corso dei lavori prima alla Camera e poi al Senato (in terza lettura, dunque ancora alla Camera, non sono state apportate modifiche a nulla, altrimenti ci sarebbe dovuta essere una quarta lettura) Per comodità di lettura, mettiamo in grassetto le parti che sono state modificate..
Articolo 6.
(Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi)
1. All’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il Coni, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale
dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, previa trasmissione da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.
3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale ».