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Tar Campania: 'No a licenza scommesse per sala Vlt, sarebbe nuova apertura'

17 luglio 2025 - 17:14

Il Tar Campania conferma il no all'ampliamento dell'attività per una sala Vlt, poiché equivarrebbe a una 'nuova apertura' e sarebbe soggetta al distanziometro regionale.

Scritto da Fm
©  Pxhere

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Niente da fare per il ricorso presentato al Tar Campania da una società contro il rigetto - da parte della Questura - della domanda volta al rilascio della licenza per attività di gioco e scommesse in un esercizio in cui erano già presenti delle Vlt.

I giudici amministrativi hanno dato ragione alla Questura, per la quale “lo svolgimento di una ulteriore attività soggetta ad autorizzazione (raccolta scommesse) presso la stessa sede in cui la ricorrente già gestisce una videolotteria ex art. 110, comma 6 lett. b), del Tulps, integrerebbe una 'nuova apertura' ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. i), della L. Reg. 2/2020 – alla quale sarebbe equiparabile ogni fattispecie di modifica oggettiva anche di esercizi precedenti come nel caso in esame, venendo in rilievo un’attività diversa da quella in precedenza autorizzata – soggetta quindi al limite di distanza di 250 metri dai luoghi sensibili prescritta dall’art. 13 della citata legge regionale”.

Nella sentenza difatti si legge: “Un’espansione dell’offerta di gioco lecito, con il rilascio di una licenza ex art. 88 Tulps per la raccolta delle scommesse per i giochi sportivi, in aggiunta alla licenza per gli apparecchi Vlt, per la quale si è già beneficiato della citata deroga al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili, risulterebbe in contrasto con quanto espresso dall’art. 13, comma 2, della L.R. n. 2/2020 (Limitazioni all’esercizio del gioco per la prevenzione del Dga), ove viene chiarito che 'Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all’art. 3 non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge' che non consente, quindi, il rilascio di nuove licenze per l’offerta di gioco in locali posti a distanza inferiore ai 250 metri dai luoghi sensibili”.

Per questo il Tar Campania ha confermato il provvedimento della Questura di Napoli.

 

 

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